Regolamenti

CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2023–2024

CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2023–2024

Calendario venatorio 2023_2024

4_DELIBERA_DEFINITIVA_N._243_DEL_14.08.2023-2-1

 

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUNTA II DIPARTIMENTO
VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI – SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E E PESCA TTIVITA’ VENATORIA”

 

CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2023–2024

 

i n d i c e
1 ATTIVITA’ VENATORIA

2 ANNATA VENATORIA

3 SPECIE CACCIABILI E PERIODI

4 AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI

5 CARNIERE

6 GIORNATE DI CACCIA

7 USO DEI CANI

8 ADDESTRAMENTO CANI

9 GARE E PROVE CINOFILE
8
10 DIVIETI
9
11 SANZIONI
1
12 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
1
13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1
14 DISPOSIZIONI FINALI

Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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1. ATTIVITA’ VENATORIA
L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia, nelle forme
indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92,ed è disciplinata dal presente Calendario ed
annesso Regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e
successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more
dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021, in relazione a quello
approvato con delibera consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n°46 del 16.12.2016 nonché
nella Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 18.02.2022 di differimento, approvata con successiva Delibera
consiliare n. 58 del 31.05.2022.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è
disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:
• nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
• nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), dalla Delibera di Giunta regionale n. 772/2015.
2. ANNATA VENATORIA
L’annata venatoria ha inizio il 17 settembre 2023 e termina il 1 0 febbraio 2024. Nelle Z PS (Zone di
Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola Monte Miletto – Monti del Matese),
IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore),
IT7228230 (Lago di Guardialfiera Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise – PNALM), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie,
l’attività venatoria non può avere inizio prima del 1° ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende- Agri Turistico Venatorie
e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì
e domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023,
con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l’attività venatoria
svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI
A. UCCELLI NON MIGRATORI
• Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica).
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate del 2 – 3 e 6 settembre 2023 da appostamento temporaneo senza
l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 17 settembre 2023 al 13 gennaio 2024;
c) l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e nell’Area Contigua
del PNALM, versante molisano.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide
frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Fagiano (Phasianus colchicus)
Prelievo venatorio:
dal 17 settembre 2023 al 30 novembre 2023.
B. UCCELLI ACQUATICI
• Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas
penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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(Anas clypeata), Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lynnocryptes minimus) e Germano
Reale (Anas playtyhnchos):
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2023 al 20 gennaio 2024.
È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita
la caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi di acqua perenni; nelle
Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle
zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra,
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
• Beccaccino (Gallinago gallinago)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, il prelievo massimo giornaliero n on potrà superare n.
6 capi;
b) dal 1° gennaio 2024 al 20 gennaio 2024, il prelievo massimo giornaliero n on potrà superare n. 3 capi.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.
C. UCCELLI MIGRATORI
• Quaglia (Coturnix coturnix)
P relievo venatorio:
a) in pre-apertura dall’alba alle ore 14,00 nelle giornate dell’11 e 14 settembre 2023;
b) dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023.
• Tortora (Streptopelia turtur)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 2 – 3 e 6 settembre 2023, in appostamento e senza
l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 17 settembre 2023 al 30 settembre 2023.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate
da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Colombaccio (Columba palumbus)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023;
b) dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, in appostamento senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di
raggiungere e lasciare il sito con l’arma scarica in custodia con la s pecificazione che nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica;
c) dal 1° febbraio 2024 al 10 febbraio 2024 in appostamento senza l’ausilio del cane con l’obbligo di
raggiungere e lasciare il sito con l’arma scarica in custodia con la specificazione che nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In quest’ultimo periodo (lett. c) è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Allodola (Alauda arvensis)
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.
• Merlo (Turdus merula)
Prelievo venatorio:
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023.
• Beccaccia (Scolopax rusticola)
P relievo venatorio:
d) dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;
e) dal 1° gennaio 2024 al 18 gennaio 2024, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;
f) dal 20 gennaio 2024 al 31 gennaio 2024, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1
capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2024, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi, l’ala destra (o la sinistra se
rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla
classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni
specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio
della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il
monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con
delibera di G.R. n.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di
censimento sul territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario
venatorio.
• Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus).
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2023 al 15 gennaio 2024;
D. MAMMIFERI
• Lepre (Lepus europaeus)
Prelievo venatorio:
a) dal 17 settembre 2023 al 16 dicembre 2023;
b) dal 18 ottobre 2023 al 29 novembre 2023, nei territori dove è stata accertata la presenza della
Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività
venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia
di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della
Lepre Italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad
una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con
l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco
predisposto dal Comitato di Gestione dell’Area contigua del PNALM, indicando nome del cane, razza,
sesso e numero del microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni
spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9mm).
• Cinghiale (Sus scrofa)
Prelievo venatorio:
a) dal 14 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024;
b) la caccia può essere esercitata dalle squadre per tre giorni a settimana, ed è consentita nelle giornate
di mercoledì, sabato e domenica;
c) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n. 134 del
30/04/2019;
d) è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l’ausilio di cani da
seguita;
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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e) la caccia al cinghiale all’interno delle Aziende Faunistiche Venatorie e Agrituristiche Venatorie verrà
svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti Regionali;
f) il prelievo in Selezione alla specie cinghiale è consentito, in attuazione di uno specifico Piano di
Abbattimento Selettivo, ai sensi dell’art. 11 – Quaterdecies, comma 5 della Legge 02 dicembre 2005,
n° 248, redatto dalla Regione Molise previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) dal 1 aprile 2024 al 14 agosto 2024;
g) all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà
essere esercitata dal 1°novembre 2023 al 31 gennaio 2024:
• in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate d a 6-10 unità con
unico cane che ha funzione anche di “limiere”;
• in forma individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di
puntamento e senza l’ausilio dei cani.
La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è
consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n. 802/2008 e nelle giornate
stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali
consultabili al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti piombo, a condizione che
si utilizzino cartucce a palla singola.
È fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di vaccinazione per tutti
i cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all’orso (o utilizzazione
esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al
cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di
abbigliamento ad elevata visibilità (gilet, casacca, pettorina, giaccone, trisacca, cappello, pantalone). Tale
obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad
effettuare attività ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di
aree ove sia consentita l’attività venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal
Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame
trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise previa compilazione di un’apposita scheda resa
nota con il tesserino venatorio utile alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore
tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e
Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti
sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti,
attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione,
verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII
– Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860
del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini
allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
• Volpe (Vulpes volpe)
Prelievo venatorio:
a) dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024;
b) dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023 nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, in
forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di
cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi
equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia
al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al
Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in
accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità di azioni previste nel
“Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano” (PATOM), nonché con quanto previsto dal
“Protocollo per la tutela dell’orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono
le seguenti prescrizioni:
• divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
• divieto della c.d. pre-apertura;
• la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina
munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla
Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010
e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la
preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo
svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da
due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane,
razza, sesso e numero di microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di
munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
• divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
• la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con
squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”, ed in forma
individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza
l’ausilio dei cani;
• al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata, ciascuna squadra
dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
• la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani
devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza,
sesso e numero del microchip;
• la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio dei soli cani da
ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione
esclusivamente di munizioni spezzate.
5. CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente d ue capi di selvaggina
stanziale con i seguenti limiti per specie:
SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON PREVISTO
CINGHIALE 2 CAPI NON PREVISTO
Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti
limiti:
SPECIE LIMITE
GIORNALIERO
LIMITE
STAGIONALE
ALLODOLA 10 CAPI 30 CAPI
BECCACCIA
3 CAPI fino al 31 dicembre 2023
2 CAPI da 1° al 18 gennaio 2024
1 CAPO dal 20 al 31 gennaio 2024
20 CAPI
BECCACCINO
6 CAPI fino al 31 dicembre 2023
3 CAPI dal 1° al 20 gennaio 2024
25 CAPI
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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TORTORA 5 CAPI 10 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 10 CAPI
dal 01/01/2024 al 10/02/2024
5 CAPI NON PREVISTO
FRULLINO E
ANATIDI
8 CAPI 25 CAPI
FAGIANO
2 CAPI DA SOLO
1 CAPO SE ABBINATO ALLA NON PREVISTO
LEPRE O AL CINGHIALE
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.
6. GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla
settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del martedì e del venerdì considerati giornate di silenzio
venatorio. La caccia al cinghiale può essere esercitata dalle squadre per tre giorni a settimana, ed è consentita
nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti
all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l’attività venatoria
è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.
7. USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-apertura, 11 e 14 settembre 2023 fino alle ore 14,00.
L’uso del cane è consentito dal 17 settembre 2023 fino al 31 gennaio 2024.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia
che corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, della vaccinazione contro
le principali malattie trasmissibili all’orso, così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
8. ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle modalità sotto
elencate e solo agli ammessi all’ATC:
PERIODO ORARIO
dal 16 agosto 2023 fino
al 16 settembre 2023
da un’ora prima del sorgere del sole
fino alle ore 18.00
L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di
coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
9. GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e
affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.
Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari
ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture
agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura
nonché nelle Oasi di protezione, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
10. DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti
vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
a) La posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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b) la caccia da appostamento con richiami vivi;
c) la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione,
nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nelle more dell’attuazione del
nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n°359
del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016, in relazione a quello approvato con delibera
consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n°46 del 16.12.2016 nonché nella Delibera di Giunta
Regionale n. 40 del 18.02.2022 di differimento, approvata con successiva Delibera consiliare n. 58 del
31.05.2022.
d) la caccia alle allodole con l’uso di civette;
e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie
cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi
ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata
accertata la presenza di Lepre Italica;
f) qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la caccia ai
palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d’acqua perenni;
h) la caccia da appostamento, oltre il 21 gennaio, non può essere esercitata:
– a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
– a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla
nidificazione di rapaci rupicoli;
i) l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n.353/2000;
j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge n.157/92;
k) l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta
al Gestore previo versamento della relativa quota;
l) il trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia all’interno dei centri
abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e
comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalle disposizioni nazionali e regionali;
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
I. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive
più esterne;
II. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della
stagione venatoria;
III. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
IV. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate
con codice:
• IT7222248 (Lago di Occhito);
• IT 7222265 (Torrente Tona);
• IT7222267 (Località Fantina–Fiume Fortore);
• IT7228230 (Lago di Guardialfiera–Foce Fiume Biferno).
Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai
Piani di Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31.12.2015.
11. SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R. 10.08.93 n. 19 e
successive modificazioni e integrazioni.
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
Atto: GIUNTA 2023/243 del 14-08-2023
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10
a) L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di
Caccia:
1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro,
Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto,
Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano,
Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata,
Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del
Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna,
Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2. TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno,
Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val
Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del
Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S.
Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi,
Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.
3. ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio,
Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino,
Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano,
Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano,
Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico,
Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S.
Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone,
Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le
disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno dell’Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri
Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli
autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e
valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro
dell’Amministrazione Regionale competente comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli
A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere prodotto in copia all’ufficio regionale competente, quanto
segue:
– porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
– polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali
stabiliti dalla legge;
– ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva
dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge 157/92 da versare sul c/c
postale n.8003;
– ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria
regionale – c/c postale n°67971630—cod.00210.
f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori
residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria
in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni
e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel
rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da
ammettere nei suddetti A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.
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11
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno
divisi in parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più
non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante
il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia
all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato
valido a tutti gli effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero
corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso, è obbligato ad
annotare nell’apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo indelebile:
3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
4. L’Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l’attività venatoria;
5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco,
annerendo con un Punto o con una X gli appositi spazi corrispondenti al numero e alla specie
prelevata.
l) Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti e di
adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6
della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino
debitamente compilato e il relativo carniere, entro e non oltre il 31 marzo 2024, condizione
subordinata al rilascio del nuovo tesserino per la successiva stagione venatoria. Per i cacciatori non
residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino
rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di
ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata
apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
m) Al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale,
nelle giornate consentite è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad
elevata visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone, trisacca, pantalone). Tale obbligo si estende a tutti
coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludicosportive
e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita
l’attività venatoria.
n) È fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ISPRA (via Cà
Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne darà comunicazione all’Istituto
nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Beccaccia
Entro il 31 marzo 2024, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la
destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e
dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il monitoraggio della specie
beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della
beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. n. 110 del
02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione,
ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Tortora
Entro il 31 marzo 2024, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
tortore dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi entrambe le ali degli esemplari prelevati.
La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C.
stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
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Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg.
CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico
da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le
responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad
organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo
smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti
pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno
sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap.VIII–Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21
novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati
allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica
(Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC,
ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 18 ottobre 2023–
29 novembre 2023.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di
Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà
consentita dal 18 ottobre 2023 al 29 novembre 2023. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste
in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento
e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza
di Lepre Italica.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge
11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni
e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.
Atto: GIUNTA

 

Calendario Venatorio 2019/2020

Download in pdf 3.ALL. A CALEND. VENAT. 2019-2020

 

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA AREA SECONDA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE

SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA”
CALENDARIO E
REGOLAMENTO VENATORIO 2019 – 2020

Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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i n d i c e
1. ATTIVITA’ VENATORIA ……………………………………………………………………………………………………………..3
2. ANNATA VENATORIA…………………………………………………………………………………………………………………3
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI ………………………………………………………………………………………………….3
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI…………………………………..7
5. CARNIERE…………………………………….……………………………….………………………….8
6. GIORNATE DI CACCIA………………………………………………………………………………………………………………..9
7. USO DEI CANI ……………………………………………………………………………………………………………………………..9
8. ADDESTRAMENTO CANI ……………………………………………………………………………………………………………9
9. GARE E PROVE CINOFILE …………………………………………………………………………………………………………..9
10. DIVIETI………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
11. SANZIONI ……………………………………………………………………………………………………………………………………10
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO………………………………………………………………………10
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI……………………………………………………………………………………………………..12
14. DISPOSIZIONI FINALI …………………………………………………………………………………………………………………13
2
Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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1. ATTIVITA’ VENATORIA
L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme
indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è disciplinata dal presente calendario ed
annesso regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e
successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more dell’attuazione
del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n° 359
del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16.12.2016.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è
disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:
o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
o nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dalla Delibera di Giunta regionale n.772/2015.
2. ANNATA VENATORIA
L’annata venatoria ha inizio il 15 settembre 2019 e termina il 10 febbraio 2020.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola – Monte Miletto –
Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina –
Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise – PNALM), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e
Faunistico Venatorie, l’attività venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l’eccezione della
caccia agli ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie
e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e
domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019,
con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l’attività venatoria
svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI
A. UCCELLI NON MIGRATORI
• Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica).
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate del 1 e 8 settembre 2019 da appostamento temporaneo senza l’ausilio del
cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 15 settembre 2019 al 13 gennaio 2020;
c) l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e nell’Area Contigua del
PNALM, versante molisano.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da
uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Fagiano (Phasianus colchicus)
Prelievo venatorio:
dal 15 settembre 2019 al 30 novembre 2019.
3
Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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B. UCCELLI ACQUATICI
• Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas penelope),
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata),
Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lynnocryptes minimus) e Germano Reale (Anas playtyhnchos):
Prelievo venatorio:
a) dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020.
È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la
caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi di acqua perenni;
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle
zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché
nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
• Beccaccino (Gallinago gallinago)
Prelievo venatorio
b) dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020.
Consentirne il prelievo:
c) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 6 capi;
d) dal 1° gennaio 2020 al 19 gennaio 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.
C. UCCELLI MIGRATORI
• Quaglia (Coturnix coturnix)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura dall’alba alle ore 14 nelle giornate del 11 e 14 settembre 2019;
b) dal 15 settembre 2019 al 24 novembre 2019.
• Tortora (Streptopelia turtur)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 1 e 8 settembre 2019, in appostamento e senza l’ausilio
del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 15 settembre 2019 al 30 settembre 2019.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da
uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Colombaccio (Columba palumbus)
Prelievo venatorio:
a) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019;
b) dal 1° gennaio 2020 al 10 febbraio 2020 in appostamento senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di
raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la specificazione che nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In tale periodo è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Allodola (Alauda arvensis)
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Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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Prelievo venatorio:
dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019.
• Merlo (Turdus merula)
Prelievo venatorio:
dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019.
• Beccaccia (Scolopax rusticola)
Prelievo venatorio:
e) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;
f) dal 1° gennaio 2020 al 20 gennaio 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;
g) dal 22 gennaio 2020 al 30 gennaio 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1 capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2020, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata
la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di
età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio
della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il
monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di
G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul
territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
• Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus.
Prelievo venatorio:
dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020;
D. MAMMIFERI
• Lepre (Lepus europaeus)
Prelievo venatorio:
a) dal 15 settembre 2019 al 16 dicembre 2019;
b) dal 16 ottobre 2019 al 28 novembre 2019, nei territori dove è stata accertata la presenza della Lepre
Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è
vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia,
e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre
italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza
inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo
massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dalle
ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la
detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
• Cinghiale (Sus scrofa)
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Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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Prelievo venatorio:
a) dal 16 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020;
b) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n. 134 del
30/04/2019;
c) è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l’ausilio di cani da
seguita;
d) la caccia al cinghiale all’interno delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie verrà
svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti Regionali;
e) Il prelievo in Selezione alla specie cinghiale, è consentito, in attuazione di uno specifico Piano di
Abbattimento Selettivo, ai sensi dell’art. 11 – Quaterdecies, comma 5 della Legge 02 dicembre 2005, n°
248, redatto dalla Regione Molise previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale ( ISPRA) dal 1° aprile 2020 al 15 agosto 2020;
f) all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà
essere esercitata dal 2 novembre 2019 al 29 gennaio 2020.
• in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico
cane che ha funzione anche di “limiere”;
• in forma individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento
e senza l’ausilio dei cani.
La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è
consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n. 802/2008 e nelle giornate
stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali consultabili
al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti piombo, a condizione che si utilizzino
cartucce a palla singola.
E’ fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di vaccinazione per tutti i
cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all’orso (o utilizzazione
esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla D.G.R. n. 43/2014.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale,
nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata
visibilità (gilet, casacca, pettorina, giacconi, trisacca, cappello, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro
che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e
ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività
venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal
Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame
trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise previa compilazione di un’apposita scheda resa nota
con il tesserino venatorio utile alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela
della salute pubblica, si delegano gli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa
vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami
trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con
soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno
sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina
Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21
novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo
stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
• Volpe (Vulpes volpe)
Prelievo venatorio:
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a) dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020;
b) dal 2 novembre 2019 al 30 dicembre 2019 nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, in
forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori
in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota
Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle
squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere
effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in
accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità di azioni previste nel
“Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano” (PATOM), nonché con quanto previsto dal
“Protocollo per la tutela dell’orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le
seguenti prescrizioni:
• divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
• divieto della c.d. pre-apertura;
• la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina munita
di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di
altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle
zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva
comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della
girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari ed
essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e
numero di microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate
con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
• divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
• la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con
squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”, ed in forma
individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza
l’ausilio dei cani;
• al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata, ciascuna squadra
dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
• la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani
devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza,
sesso e numero del microchip;
• la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio dei soli cani da
ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione
esclusivamente di munizioni spezzate.
5. CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina
stanziale con i seguenti limiti per specie:
SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE
STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON
PREVISTO
CINGHIALE 1 CAPO NON
PREVISTO
FAGIANO 2 CAPI DA SOLO
1 CAPO SE ABBINATO ALLA
LEPRE O AL CINGHIALE
NON
PREVISTO
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Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti
limiti:
SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE
STAGIONALE
ALLODOLA 10 CAPI 50 CAPI
BECCACCIA
3 CAPI fino al 30 dicembre 2019
2 CAPI dal 1° al 20 gennaio 2020
1 CAPO dal 22 al 30 gennaio 2020
20 CAPI
BECCACCINO
6 CAPI fino al 30 dicembre 2019
3 CAPI dal 1° al 19 gennaio 2020 25 CAPI
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
TORTORA 5 CAPI 20 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 10 CAPI
Dal 01/01/2020 al 10/02/2020
5 capi
NON PREVISTO
FRULLINO E ANATIDI 8 CAPI 25 CAPI
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.
6. GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana
a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. La
caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Nelle ZPS (Zone di Protezione
Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di
gennaio, l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.
7. USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-apertura 11 e 14 settembre 2019 fino alle ore 14.
L’uso del cane è consentito dal 15 settembre 2019 fino al 30 gennaio 2020.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia che
corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, della vaccinazione contro le
principali malattie trasmissibili all’orso, cosi come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
8. ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle modalità sotto elencate
e solo agli ammessi all’ATC:
PERIODO ORARIO
15 agosto 2019 fino
al 13 settembre 2019 Da un’ ora prima del sorgere del sole
fino alle ore 18.00
L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di
coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
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9. GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e
affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.
Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari
ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture
agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché
nelle Oasi di protezione, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
10. DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti
vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
a) la posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
b) la caccia da appostamento con richiami vivi;
c) la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di
Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nelle more
dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con
delibera consiliare n° 359 del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016;
d) la caccia alle allodole con l’uso di civette;
e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie
cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi
ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata
accertata la presenza di Lepre Italica;
f) qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque consentita la caccia ai
palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d’acqua perenni;
h) la caccia da appostamento, oltre il 22 gennaio, non può essere esercitata:
– a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
– a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla
nidificazione di rapaci rupicoli;
i) l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n. 353/2000;
j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge n. 157/92;
k) l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta
al Gestore previo versamento della relativa quota.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
I. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini,
lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
II. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria;
III. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
IV. abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythia fuligula);
V. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate con
codice:
• IT7222248 (Lago di Occhito)
• IT 7222265 (Torrente Toma)
• IT 7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore)
• IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno).
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Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai Piani di
Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31.12.2015.
11. SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R. 10.08.93 n. 19 e
successive modificazioni e integrazioni.
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
a) L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:
1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro,
Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto,
Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano,
Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato,
Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S.
Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del
Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2. TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore,
Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice,
Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella,
Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S.
Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro,
Tufara, Ururi.
3. ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta,
Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova
del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia,
Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello
del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S.
Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del
Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone,
Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le
disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno dell’Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri
Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati
con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e
valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro
dell’Amministrazione Regionale competente comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli
A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
– porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
– polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali
stabiliti dalla legge;
– ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva
dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge 157/92 da versare sul c/c
postale n. 8003;
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Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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– ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria
regionale – c/c postale n° 67971630 — cod. 00210.
f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti
fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun
Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni e
integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel
rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere
nei suddetti A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in
parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non
utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso
della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di
Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli
effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente
all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso, è obbligato ad
annotare nell’apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo indelebile:
3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
4. L’Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l’attività venatoria;
5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco,
annerendo con un punto o con una x gli appositi spazi corrispondenti al numero e alla specie prelevata.
j) Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti e di adempiere al
disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto
1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro
e non oltre il 31 marzo 2020. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna
della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10
marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
k) In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata apposita
denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
l) Al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale,
nelle giornate consentite è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata
visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone, trisacca, cappello ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro
che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e
ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività
venatoria.
m) E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ISPRA (via Cà
Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne darà comunicazione all’Istituto
nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Beccaccia
Entro il 31 marzo 2020, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la
destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e
dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il monitoraggio della specie
beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della
beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del
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Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma
di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE
N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame
trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico
sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si
delegano gli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e
regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle
carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati,
regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno
sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1860 del 21
novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo
stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica
(Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC,
ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 16 ottobre 2019 –
28 novembre 2019.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di Jelsi,
Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà
consentita dal 16 ottobre 2019 al 28 novembre 2019. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in
essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o
immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di
Lepre Italica.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92
n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni
e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.
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Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2017 – 2018

CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2017 – 2018

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CALENDARIO_VENATORIO_2017-2018.

DELIBERA_N._292_DEL_28_LUGLIO_2017

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA SECONDA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, COORDINAMENTO DELLE POLITICHE
DI SVILUPPO TERRITORIALE
SERVIZIO “
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA

CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2017 – 2018

i n d i c e


1. ATTIVITA’ VENATORIA ……………………………………………………………………………………………………………..3
2. ANNATA VENATORIA…………………………………………………………………………………………………………………3
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI ………………………………………………………………………………………………….3
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI…………………………………..7
5. CARNIERE…………………………………………………………………….……..…………….……..8
6. GIORNATE DI CACCIA ………………………………………………………………………………………………………………..8
7. USO DEI CANI ……………………………………………………………………………………………………………………………..8
8. ADDESTRAMENTO CANI ……………………………………………………………………………………………………………9
9. GARE E PROVE CINOFILE …………………………………………………………………………………………………………..9
10. DIVIETI………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
11. SANZIONI ……………………………………………………………………………………………………………………………………10
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO………………………………………………………………………10
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI……………………………………………………………………………………………………..12
14. DISPOSIZIONI FINALI …………………………………………………………………………………………………………………13

1. ATTIVITA’ VENATORIA


L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme
indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è disciplinata dal presente calendario ed
annesso regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e
successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more dell’attuazione
del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n° 359
del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è
disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:
o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
o nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dalla Delibera di Giunta regionale n. 772/2015.
2. ANNATA VENATORIA
L’annata venatoria ha inizio il 17 settembre 2017 e termina il 10 febbraio 2018.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola – Monte Miletto –
Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina –
Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise – PNALM), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e
Faunistico Venatorie, l’attività venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l’eccezione della
caccia agli ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie
e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e
domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1 ottobre al 31 dicembre 2017,
con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l’attività venatoria
svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.


3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI


A. UCCELLI NON MIGRATORI
• Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica).
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate di 9, 13 e 14 settembre 2017 da appostamento temporaneo senza l’ausilio
del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 17 settembre 2017 al 21 gennaio 2018;
c) l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e nell’Area Contigua del
PNALM, versante molisano.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da
uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Fagiano (Phasianus colchicus)
Prelievo venatorio:
dal 17 settembre 2017 al 30 novembre 2017.

B. UCCELLI ACQUATICI
• Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Codone (Anas acuta), Folaga (Fulica atra), Fischione
(Anas penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas
clypeata), Moriglione (Aythys ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus), Porciglione (Rallus aquaticus).
Prelievo venatorio:
a) dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018.
È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la
caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi di acqua perenni;
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle
zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché
nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
b) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018 Beccaccino (Gallinago gallinago), Frullino (Lynnocryptes
minimus) e Germano reale (Anas platyhynchos).


C. UCCELLI MIGRATORI


• Quaglia (Coturnix coturnix)
Prelievo venatorio:
a) In pre-apertura dall’alba alle ore 14.00 nelle giornate del 13 e 14 settembre 2017;
b) dal 17 settembre 2017 al 30 ottobre 2017.
• Tortora (Streptopelia turtur)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 2, 3, 9 settembre 2017, in appostamento e senza l’ausilio
del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 17 settembre 2017 al 30 ottobre 2017
.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da
uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Colombaccio (Columba palumbus)
Prelievo venatorio:
a) dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017;
b) dal 1 gennaio 2018 al 10 febbraio 2018 in appostamento senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di
raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la specificazione che nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In tale periodo è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Allodola (Alauda arvensis)
Prelievo venatorio:
dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.
• Merlo (Turdus merula)
Prelievo venatorio:
dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.

• Beccaccia (Scolopax rusticola)
Prelievo venatorio:
a) dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;
b) dal 1 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;
c) dal 20 gennaio 2018 al 31 gennaio 2018, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1 capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2018, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata
la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di
età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio
della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “
Protocollo operativo per il
monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma
” approvato con delibera di
G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul
territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
• Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus.
Prelievo venatorio:
dal 1 ottobre 2017 al 18 gennaio 2018;


D. MAMMIFERI


• Lepre (Lepus europaeus)
Prelievo venatorio:
a) dal 17 settembre 2017 al 18 dicembre 2017;
b) dal 15 ottobre 2017 al 29 novembre 2017, nei territori dove è stata accertata la presenza della Lepre
Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è
vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia,
e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre
italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza
inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo
massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dalle
ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la
detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
• Cinghiale (Sus scrofa)
Prelievo venatorio:
a) dal 15 ottobre 2017 al 14 gennaio 2018;
b) all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà
essere esercitata:
• in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico
cane che ha funzione anche di “limiere”,

• in forma individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento
e senza l’ausilio dei cani.
La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è
consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n. 802/2008 e nelle giornate
stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali consultabili
al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti piombo, a condizione che si utilizzino
cartucce a palla singola.
E’ fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di vaccinazione per tutti i
cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all’orso (o utilizzazione
esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale,
nelle giornate consentite, in tutti gli AA.TT.CC. e nell’area contigua del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise (dal 15 ottobre al 14 gennaio 2018), è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di
abbigliamento ad elevata visibilità (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti
coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludicosportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita
l’attività venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal
Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame
trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise previa compilazione di un’apposita scheda resa nota
con il tesserino venatorio utile alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela
della salute pubblica, si delegano gli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa
vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami
trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con
soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno
sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina
Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21
novembre 1978, avente per oggetto
“Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo
stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
• Volpe (Vulpes volpe)
Prelievo venatorio:
a) dal 1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018;
b) dal 2 novembre 2017 al 14 dicembre 2017 nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, in
forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori
in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota
Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle
squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere
effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.


4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI


All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in
accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità di azioni previste nel
“Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano” (PATOM), nonché con quanto previsto dal
“Protocollo per la tutela dell’orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le
seguenti prescrizioni:
• divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
• divieto della c.d. pre-apertura;

• la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina munita
di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di
altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle
zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva
comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della
girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari ed
essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e
numero di microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate
con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
• divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
• la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con
squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”, ed in forma
individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza
l’ausilio dei cani;
• al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata, ciascuna squadra
dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
• la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani
devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza,
sesso e numero del microchip;
• la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio dei soli cani da
ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione
esclusivamente di munizioni spezzate.


5. CARNIERE


Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina
stanziale con i seguenti limiti per specie:

SPECIE LIMITE
GIORNALIERO
LIMITE STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON PREVISTO
CINGHIALE 1 CAPO NON PREVISTO

Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti
limiti:

SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE
STAGIONALE
ALLODOLA 10 CAPI 50 CAPI
BECCACCIA 3 CAPI fino al 31 dicembre 2017
2 CAPI dal 1° al 18 gennaio 2018
1 CAPO dal 20 al 31 gennaio 2018
20 CAPI
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
TORTORA 5 CAPI 25 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
CODONE 5 CAPI 25 CAPI
PAVONCELLA 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 10 CAPI
Dal 01/01/2018 al 10/02/2018
5 capi
NON PREVISTO
BECCACCINO,
FRULLINO E ANATIDI
8 CAPI 25 CAPI
FAGIANO 2 CAPI DA SOLO NON PREVISTO
1 CAPO SE ABBINATO ALLA LEPRE
O AL CINGHIALE

Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

6. GIORNATE DI CACCIA


La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana
a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e
Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e
Domenica.


7. USO DEI CANI


L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-aperura 13 e 14 settembre 2017 fino alle ore 14.00.
L’uso del cane è consentito dal 17 settembre 2017 fino al 31 gennaio 2018.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia che
corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, della vaccinazione contro le
principali malattie trasmissibili all’orso, cosi come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
8. ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle modalità sotto elencate
e solo agli ammessi all’ATC:

PERIODO ORARIO
16 agosto 2017 fino
al 16 settembre 2017
Dall’alba alle ore 18.00

L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di
coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.


9. GARE E PROVE CINOFILE


Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e
affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.
Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari
ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture
agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché
nelle Oasi di protezione, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.


10. DIVIETI


Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti
vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
a) la posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
b) la caccia da appostamento con richiami vivi;
c) la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di
Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nelle more
dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con
delibera consiliare n° 359 del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016;
d) la caccia alle allodole con l’uso di civette;

e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie
cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi
ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata
accertata la presenza di Lepre Italica;
f) qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque consentita la caccia ai
palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d’acqua perenni;
h) la caccia da appostamento, oltre il 21 gennaio, non può essere esercitata:
a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla
nidificazione di rapaci rupicoli;
i) l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n. 353/2000;
j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge n. 157/92;
k) l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta
al Gestore previo versamento della relativa quota.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
I. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini,
lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
II. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria;
III. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
IV. abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythia fuligula);
V. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate con
codice:
• IT7222248 (Lago di Occhito)
• IT 7222265 (Torrente Toma)
• IT 7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore)
• IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno).
Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai Piani di
Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31/12/2015.


11. SANZIONI


Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11/2/1992 n. 157 e dalla L.R. 10/8/93 n. 19 e
successive modificazioni e integrazioni.


12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO


a) L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:
1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro,
Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto,
Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano,
Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato,
Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S.
Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del
Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2. TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore,
Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice,
Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella,
Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S.
Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro,
Tufara, Ururi.
3. ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta,
Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova
del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia,
Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello
del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S.
Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del
Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone,
Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le
disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno dell’Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri
Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati
con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e
valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro
dell’Amministrazione Regionale competente comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli
A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalla regione Molise.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali
stabiliti dalla legge;
ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva
dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge 157/92 da versare sul c/c
postale n. 8003;
ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria
regionale – c/c postale n° 67971630 — cod. 00210, sulla quale verranno annotati il numero e la data di
rilascio del tesserino che dovrà essere conservata e custodita per tutta la stagione venatoria.
f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti
fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun
Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni e
integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel
rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere
nei suddetti A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in
parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non
utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso
della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di
Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli
effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente
all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2. tutti i capi di selvaggina stanziale o migratrice, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco;

3. se trattasi di lepre e cinghiale con una crocetta per capo;
4. per le altre specie di selvaggina stanziale con la prima lettera del nome del selvatico e per le altre
specie, marcando con una croce il relativo numero corrispondente. Il cacciatore è altresì obbligato a
compilare il foglio “carniere”, parte integrante e allegato al tesserino venatorio, riportando il numero dei
capi di selvaggina abbattuti nel corso della giornata di caccia.
j) Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti e di adempiere al
disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto
1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro
e non oltre il 31 marzo 2018. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna
della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10
marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
k) In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata apposita
denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
l) Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un
capo di abbigliamento (gilet, casacca, pettorina, giaccone, ecc.) ad alta visibilità. Tale obbligo si estende a
tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività
ludico-sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia
consentita l’attività venatoria.
m) E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ISPRA (via Cà
Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne darà comunicazione all’Istituto
nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.


13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI


Beccaccia
Entro il 31 marzo 2018, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la
destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e
dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il monitoraggio della specie
beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “
Protocollo operativo per il monitoraggio della
beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma
” approvato con delibera di G.R. N.110 del
02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma
di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE
N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame
trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico
sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si
delegano gli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e
regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle
carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati,
regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno
sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1860 del 21
novembre 1978, avente per oggetto
“Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo
stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica
(Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC,

ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 15 ottobre 2017 –
29 novembre 2017.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di Jelsi,
Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà
consentita dal 15 ottobre 2017 al 29 novembre 2017. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in
essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o
immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di
Lepre Italica.


14. DISPOSIZIONI FINALI


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92
n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10/08/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni
e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.

Regolamento e Domanda di accesso per i cacciatori non residenti annata venatoria 2017/2018

COMPILA DOMANDA DI ACCESSO PER CACCIATORI NON RESIDENTI

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
N..3 ISERNIA

Stagione Venatoria 2017/2018

Regolamento di ammissione
Cacciatori non residenti

Art. 1: L’attività venatoria nell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Isernia può essere praticata in tutto il territorio venabile della Provincia di Isernia, con esclusione delle aree protette o con regime particolare di caccia (Aziende faunistiche ed area di contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise).E’ consentita a tutti i titolari muniti di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi con i massimali stabiliti dalla legge.

Art. 2. In attuazione della Legge 11/02/1992 n° 157, della L.R. 10/08/1993 n° 19, l’attività venatoria nella Provincia di Isernia può essere esercitata nel seguente ambito territoriale di caccia denominato
A.T.C.3 Isernia. Le limitazioni di accesso sono calcolate in base all’indice di densità venatoria minimo previsto dall’art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. e alla regolamentazione dell’attività venatoria che sarà emanata dalla Regione Molise per effetto dell’art. 28 della predetta legge regionale.

Art. 3:I Cacciatori non residenti nella Regione Molise, interessati a praticare l’attività venatoria in questo A.T.C.3 dovranno produrre istanza di ammissione utilizzando, esclusivamente, l’apposita modulistica allo scopo predisposta a mezzo telematico.

Art. 4: Le suddette istanze dovranno essere compilate nell’apposito modulo a disposizione sul sito web WWW.ATC3ISERNIA.COM; la data ultima per la compilazione del modulo è 15/06/2017.
Art. 5: Come disposto dall’art. 22 comma 6 della L.R. n° 19/93 e ss.mm, non saranno comunque ammessi cacciatori che, essendo stati ammessi nella stagione venatoria “2016/2017”, non hanno provveduto a restituire, entro il 10 marzo 2017, copia del tesserino regionale rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza.L’AMMISSIBILITA SARA’ COMUNQUE SUBORDINATA ALLE SCELTE CHE VERRANNO ADOTTATE DALLA REGIONE MOLISE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 19, comma 4 DELLA L. N°157/92 E NELL’ART.28, comma 2 DELLA L.R. N°19/93. e ss.mm.ii.

Art. 6: Nel rispetto delle norme emanate dal Dlgs n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli elenchi dei cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di riserva saranno pubblicati solo ed esclusivamente sul sito Internet della A.T.C. n° 3 Isernia www.atc3isernia.com

Art. 7: La quota individuale di ammissione è fissata in €. 168,00 (più €. 4,80 per spese postali qualora necessarie) da effettuarsi, soltanto in caso di ammissione, sul c.c. IBAN IT 90 G 01030 15600 000063137534, codice BICPASCITM1ISX, intestato a: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA, indicando, obbligatoriamente, la causale del versamento (Quota di Ammissione all’A.T.C. n. 3 di Isernia annata venatoria 2017/2018);

Art. 8: In caso di ammissione agli aventi diritto sarà rilasciata apposita autorizzazione;

Art. 9: In caso di smarrimento della suddetta autorizzazione dovrà essere prodotta apposita richiesta di rilascio del duplicato, corredata da apposita denuncia.

Art. 10: Potranno essere ammessi a praticare l’attività venatoria nell’A.T.C. n. 3 di Isernia tutti i cacciatori non residenti in regioni che siano in regola con la necessaria documentazione.

Art. 11: Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 3 di Isernia provvederà ad ammettere gli aventi diritto dando precedenza a coloro che risulteranno in possesso delle seguenti priorità e nell’ordine di seguito elencato:

1. Nativi della Provincia di Isernia ;
2. Figli di nativi e relativo genitore
3. Ultra settantenni . ( Massimo ¼ dei posti assegnati dalla regione)
4. Proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale site nei comune della provincia di Isernia (Immobili riferibili alle categorie castali A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A11).

• Nel caso di multiproprietà è consentito l’accesso ad uno dei proprietari in accordo tra di loro, ovvero in caso di mancato accordo avrà diritto prioritario colui che presenterà per primo la richiesta

• Nel caso in cui le richieste degli ultrasettantenni superano la soglia di ¼ dei posti assegnati dalla Regione, si procederà all’assegnazione mediante sorteggio.

• In caso di ulteriore disponibilità di posti si procederà a mezzo sorteggio che sarà effettuato dal Comitato di gestione tramite apposita sottocommissione.

Tutti i richiedenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con idonea documentazioneche dovrà essere prodotta in copia autentica e allegata alla domanda.

Art. 12: Non verranno prese in considerazione le istanze dei cacciatori pervenute prima della pubblicazione del presente regolamento sul sito web del Comitato, quelle compilate in data posteriore ai termini di cui innanzi all’ art 4, quelle incomplete, irregolari, difformi dai modelli predisposti da questo A.T.C. 3 di Isernia o nelle quali non risultino le dichiarazioni previste dallo stesso Ente.
N.B. LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE

Art. 13: I modelli delle istanze di ammissione all’A.T.C. – sono compilabili unicamente sul sito web site del Comitato, facendo riferimento alla sezione “Home” del sito “www.atc3isernia.com”.

Art.14: Al modello di domanda, deve essere allegata copia del porto d’armi in corso di validità, ovvero, in caso di rilascio o rinnovo, copia di documento d’identità (si specifica, tuttavia, che all’atto di ritiro dell’autorizzazione, dovrà essere esibito il porto d’armi).

Art.15: Il mancato ritiro dell’autorizzazione da parte del cacciatore non residente ammesso all’esercizio venatorio sul’ A.T.C. 3 di Isernia entro il termine perentorio prestabilito e pubblicato sul sito istituzionale comporta la perdita del diritto di accesso per l’annata in corso.

f.to Il Presidente
dott. Guerino Capaldi

A.T.C.n. 3 di Isernia c/o Provincia – via Berta – 86170 Isernia – C.F. 9002 074 0941 – Tel. 0865 441 472

Regolamento e Domanda di accesso per i cacciatori non residenti annata venatoria 2016 / 2017

 Per scaricare il modello di ammissione cliccare sul link sottostante  

                                                 ⇓

Modello_ammissi._2016-2017_non_resid con regolamento

 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA

                   N.3 ISERNIA

 

Stagione Venatoria 2016/2017

 

Regolamento di ammissione Cacciatori non residenti

 

Art. 1: L’attività venatoria nell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Isernia può essere praticata in tutto il territorio venabile della Provincia di Isernia, con esclusione delle aree protette o con regime particolare di caccia (Aziende faunistiche ed area di contigua  del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise).E’ consentita a tutti i titolari muniti di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi con i massimali stabiliti dalla legge.

 

Art. 2.  In attuazione della Legge 11/02/1992 n° 157, della L.R. 10/08/1993 n° 19, l’attività venatoria nella Provincia di Isernia può essere esercitata nel seguente ambito territoriale di caccia denominato A.T.C.3 Isernia. Le limitazioni di accesso sono calcolate in base all’indice di densità venatoria minimo previsto dall’art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. e alla regolamentazione dell’attività venatoria  che sarà emanata dalla Regione Molise per effetto dell’art. 28 della predetta legge regionale.

 

Art. 3:; I Cacciatori non residenti  nella Regione Molise, interessati a praticare l’attività venatoria in questo A.T.C.3  dovranno  produrre istanza di ammissione utilizzando, esclusivamente, l’apposita modulistica allo scopo predisposta.

 

Art. 4:  Le suddette istanze dovranno  essere inviate  per posta; a mezzo email pec all’indirizzo atc3@pec.it  a mezzo raccomandata A.R. da trasmettere entro e non oltre il 15/06/2016, al seguente indirizzo A.T.C.n. 3 di Isernia c/o Provinciavia Berta – 86170  Isernia, fermo restando che, in caso di utilizzo del servizio postale ,saranno considerate valide solo quelle pervenute effettivamente  presso la sede dell’Ambito entro il termine perentorio del 15/06/2016.

Le domande consegnate o fatte pervenire dopo le citate date, non saranno prese in considerazione.

 

Art. 5: Come disposto dall’art. 22 comma 6 della L.R. n° 19/93 e ss.mm, non saranno comunque ammessi cacciatori che, essendo stati ammessi nella stagione venatoria “2015/2016”, non hanno provveduto a restituire, entro il 10 marzo 2016, copia del tesserino regionale rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza. L’AMMISSIBILITA SARA’ COMUNQUE SUBORDINATA ALLE SCELTE CHE VERRANNO ADOTTATE DALLA REGIONE MOLISE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 19, comma 4 DELLA L.N°157/92 E NELL’ART.28, comma 2 DELLA L.R. N°19/93.

Art. 6: Nel rispetto delle norme emanate dal Dlgs n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), gli elenchi dei cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di riserva saranno pubblicati solo ed esclusivamente sul sito Internet della A.T.C. n° 3 Isernia www.atc3isernia.com

Art. 7: La quota individuale di ammissione è fissata in €. 168,00 (più €. 4,80 per spese postali qualora necessarie) da effettuarsi, soltanto in caso di ammissione, sul c.c.p. n. 14444863 intestato a: Amministrazione Provinciale di Isernia – Servizio di Tesoreria, indicando, obbligatoriamente, la causale del versamento (Quota di Ammissione all’A.T.C. n. 3 di Isernia annata venatoria 2016/2017);

 

Art.  8: In caso di ammissione agli aventi diritto sarà rilasciata apposita autorizzazione;

 

Art. 9: In caso di smarrimento della suddetta autorizzazione dovrà essere prodotta apposita richiesta di rilascio del duplicato, corredata da apposita denuncia.

 

Art. 10: Potranno essere ammessi a praticare l’attività venatoria nell’A.T.C. n. 3 di Isernia tutti i cacciatori non residenti in regioni che siano in regola con la necessaria documentazione.

 

Art. 11: Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 3 di Isernia provvederà ad ammettere gli aventi diritto dando precedenza a coloro che risulteranno in possesso delle seguenti priorità e nell’ordine di seguito elencato:

 

  1. Nativi della Provincia di Isernia ;
  2. Figli di nativi e relativo genitore
  3. Ultra settantenni . ( Massimo ¼  dei posti assegnati dalla regione)
  4. Proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale site nei comune della provincia di Isernia (Immobili riferibili alle categorie castali A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A11).
  • Nel caso di multiproprietà è consentito l’accesso ad uno dei proprietari in accordo tra di loro, ovvero in caso di mancato accordo avrà diritto prioritario colui che presenterà per primo la richiesta

 

  • Nel caso in cui le richieste degli ultrasettantenni superano la soglia di ¼ dei posti assegnati dalla Regione, si procederà all’assegnazione mediante sorteggio.

 

 

  • In caso di ulteriore disponibilità di posti si procederà a mezzo sorteggio che sarà

effettuato dal Comitato di gestione tramite apposita sottocommissione.

 

Tutti i richiedenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con idonea documentazione che dovrà essere prodotta in copia autentica e allegata alla domanda.

 

Art. 12: Non verranno prese in considerazione le istanze dei cacciatori pervenute prima della pubblicazione del presente regolamento sul sito web del Comitato, quelle spedite in data posteriore ai termini di cui innanzi all’ art 4, quelle incomplete, irregolari, difformi dai modelli predisposti da questo A.T.C. 3 di Isernia o nelle quali non risultino le dichiarazioni previste dallo stesso Ente.

N.B. LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE

 

 

Art. 13: I modelli delle istanze di ammissione all’A.T.C. – sono prelevabili dal sito web site del Comitato, facendo riferimento alla pagina “Modulistica” “www.atc3isernia.com”.                                                                                             

Art. 14: Al modello di domanda, disponibile sul sito istituzionale,www.atc3isernia.com, deve essere acclusa copia del porto d’armi in corso di validità, ovvero, in caso di rilascio o rinnovo, copia di documento d’identità (si specifica, tuttavia, che all’atto di ritiro dell’autorizzazione, dovrà essere esibito il porto d’armi).

 

Art. 15: Il mancato ritiro dell’autorizzazione da parte del cacciatore non residente ammesso all’esercizio venatorio sul’ A.T.C. 3 di Isernia entro il termine perentorio prestabilito e pubblicato sul sito istituzionale comporta la perdita del diritto di accesso per l’annata in corso.

 

f.to Il Presidente

dott. Guerino Capaldi

 

 

 

 

A.T.C.n. 3 di Isernia c/o Provincia – via Berta – 86170  Isernia – C.F. 9002 074 0941 – Tel. 0865 441 472

Website: WWW.atc3isernia.com cont. info@atc3isernia.com pec: atc3@pec.it