Month: Maggio 2019

Regolamento e Domanda di accesso per i cacciatori non residenti annata venatoria 2019/2020

COMPILA DOMANDA DI ACCESSO PER CACCIATORI NON RESIDENTI

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
N..3 ISERNIA

Stagione Venatoria 2019/2020

Regolamento di ammissione Cacciatori non residenti

Art. 1: L’attività venatoria nell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 di Isernia può essere praticata in tutto il territorio venabile della Provincia di Isernia, con esclusione delle aree protette o con regime particolare di caccia (Aziende faunistiche ed area di contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise).E’ consentita a tutti i titolari muniti di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi con i massimali stabiliti dalla legge.

Art. 2. In attuazione della Legge 11/02/1992 n° 157, della L.R. 10/08/1993 n° 19, l’attività venatoria nella Provincia di Isernia può essere esercitata nel seguente ambito territoriale di caccia denominato A.T.C.3 Isernia. Le limitazioni di accesso sono calcolate in base all’indice di densità venatoria minimo previsto dall’art. 18 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.ii e alla regolamentazione dell’attività venatoria che sarà emanata dalla Regione Molise per effetto dell’art. 28 della predetta legge regionale.

Art. 3:I Cacciatori non residenti nella Regione Molise, interessati a praticare l’attività venatoria in questo A.T.C.3 dovranno produrre istanza di ammissione utilizzando, esclusivamente, l’apposita modulistica allo scopo predisposta a mezzo telematico.

Art. 4: Le suddette istanze dovranno essere compilate nell’apposito modulo a disposizione sul sito web WWW.ATC3ISERNIA.COM; la data ultima per la compilazione del modulo è 30/06/2019.

Art. 5: Come disposto dall’art. 22 comma 6 della L.R. n° 19/93 e ss.mm, non saranno comunque ammessi i cacciatori che, essendo stati ammessi nella stagione venatoria “2018/2019”, non hanno provveduto a restituire, entro il 10 Marzo 2019, copia del tesserino regionale rilasciato dalla propria Regione o Provincia di residenza. L’AMMISSIBILITÀ SARA’ COMUNQUE SUBORDINATA ALLE SCELTE

CHE VERRANNO ADOTTATE DALLA REGIONE MOLISE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 19, comma 4 DELLA L. N°157/92 E NELL’ART.28, comma 2 DELLA L.R. N°19/93. e ss.mm.ii.

Art. 6: Nel rispetto delle norme emanate dal Regolamento europeo (UE) 2016/679 (meglio noto come GDPR), (in materia di protezione dei dati personali), gli elenchi dei cacciatori ammessi e di quelli posti nelle graduatorie di riserva saranno pubblicati solo ed esclusivamente sul sito Internet della A.T.C. n° 3 Isernia www.atc3isernia.com

Art. 7: La quota individuale di ammissione è fissata in €. 168,00 (più €. 4,80 per spese postali qualora necessarie) da effettuarsi, soltanto in caso di ammissione, sul c.c. IBAN IT 90 G 01030 15600 000063137534, codice BICPASCITM1ISX, intestato a: AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA, indicando, obbligatoriamente, la causale del versamento (Quota di Ammissione all’A.T.C. n. 3 di Isernia annata venatoria 2019/2020);

Art. 8: In caso di ammissione agli aventi diritto sarà rilasciata apposita autorizzazione;

Art. 9: In caso di smarrimento della suddetta autorizzazione dovrà essere prodotta apposita richiesta di rilascio del duplicato, corredata da apposita denuncia.

Art. 10: Potranno essere ammessi a praticare l’attività venatoria nell’A.T.C. n. 3 di Isernia tutti i cacciatori non residenti in regioni che siano in regola con la necessaria documentazione.

Art. 11: Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. n. 3 di Isernia provvederà ad ammettere gli aventi diritto dando precedenza a coloro che risulteranno in possesso delle seguenti priorità e nell’ordine di seguito elencato:

1. Nativi della Provincia di Isernia/Reg. Molise ;

2. Figli di nativi e relativo genitore

3. Proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale site nei comune della provincia di Isernia (Immobili riferibili alle categorie castali A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A11.

4. Coniuge di nativo della Provincia di Isernia

5. Ultra settantenni. ( Massimo 1/8 dei posti assegnati )

Nel caso di multiproprietà è consentito l’accesso ad uno dei proprietari in accordo tra di loro, ovvero in caso di mancato accordo avrà diritto prioritario colui che presenterà per primo la richiesta.

Nel caso in cui le richieste degli ultrasettantenni superano la soglia di 1/8 dei posti assegnati con ordine di priorità, dalla Regione, si procederà all’assegnazione mediante sorteggio.

In caso di ulteriore disponibilità di posti si procederà a mezzo sorteggio che sarà effettuato dal Comitato di gestione tramite apposita sottocommissione.

Tutti i richiedenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con idonea documentazione che dovrà essere prodotta in copia autentica e allegata necessariamente alla domanda.

Art. 12: Non verranno prese in considerazione le istanze dei cacciatori pervenute prima della pubblicazione del presente regolamento sul sito web del Comitato, quelle compilate in data posteriore ai termini di cui innanzi all’ art 4, quelle incomplete, irregolari, difformi dal modello predisposto da questo A.T.C. 3 di Isernia o nelle quali non risultino le dichiarazioni previste dallo stesso Ente e quanto di seguito riportato nell’art. 14. N.B. LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.

Art. 13: I modelli delle istanze di ammissione all’A.T.C. – sono compilabili unicamente sul sito web site del Comitato, facendo riferimento alla sezione “Home” del sito “www.atc3isernia.com”.

Art.14: Al modello di domanda, deve essere necessariamente allegata copia del porto d’armi in corso di validità, ovvero, in caso di rilascio o rinnovo, copia di documento d’identità (si specifica, tuttavia, che all’atto di ritiro dell’autorizzazione, dovrà essere esibito il porto d’armi).

Art.15: Il mancato ritiro dell’autorizzazione da parte del cacciatore non residente ammesso all’esercizio venatorio sul’ A.T.C. 3 di Isernia entro il termine perentorio prestabilito e pubblicato sul sito istituzionale comporta la perdita del diritto di accesso per l’annata in corso.

f.to Il Presidente

Dott. Guerino Capaldi

LEGGE 157/92 E L.R. 19/93 – DISCIPLINARE CONTENENTE LE LINEE GUIDA PRELIMINARI PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE NELLA REGIONE MOLISE.

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ALLEGATO A
Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise
(Sus Scrofa)

INDICE
Art. 1 Finalità’
Art. 2 Costituzione, funzioni e compiti delle squadre
Art. 3 Particolari compiti del capo squadra
Art. 4 Registro di caccia
Art. 5 Vigilanza
Art. 6 Sanzioni
Art. 7 Norme finali e transitorie

Art.1
Finalità’
1. Il presente Disciplinare regola la gestione faunistico-venatoria della specie “Cinghiale”, nel rispetto e in attuazione dei principi di cui alla Legge 157/92 e della L.R. 19/93, al fine di avere nozione della presenza dei cacciatori sul territorio, del prelievo sulla specie, garantire maggiore sicurezza ai partecipanti e a coloro che “vivono” l’ambiente, in .maniera particolare il bosco , come luogo di svolgimento di attività ricreative e/o sportive, oltre a contenere i danni arrecati dal suide alle colture agrarie sul territorio regionale. In particolare con la gestione si persegue l’obiettivo del riequilibrio della specie, attraverso ogni utile iniziativa destinata a creare una densità compatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio e con i soggetti che operano sullo stesso, tenendo conto dei criteri e degli obiettivi previsti nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Art.2
Costituzione, funzioni e compiti delle squadre
1. Le squadre dovranno avere una propria denominazione ed un eventuale logo di riconoscimento, oltre ai dati completi del caposquadra e vice caposquadra vicario, depositato presso il competente A.T.C. entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione di detto disciplinare che avverrà con delibera di Giunta Regionale, e messa a conoscenza mediante i mas media. Per gli anni a seguire le richieste di iscrizione o riconferme devono pervenire entro e non oltre il 31 (trentuno) maggio di ogni anno e saranno composte da un minimo di 8 (otto) componenti per le battute nei giorni festivi e prefestivi e almeno 5 (cinque) componenti per le battute nei giorni feriali fino ad un massimo di 30 (trenta) cacciatori, compresi i battitori e conduttori di cani. Uno stesso nominativo può far parte solamente di una squadra, o limitatamente essere ospite in altre squadre.
2. Ogni squadra dovrà avere un capo squadra, e un vice capo squadra vicario il quale è tenuto a predisporre l’elenco dei componenti, completo delle generalità in ordine di responsabilità, data di rilascio e numero di porto d’armi.
3. L’iscrizione al registro dell’ambito territoriale di caccia deve essere richiesto dal capo squadra mediante la compilazione di un apposito modello predisposto dallo stesso A.T.C.. ed inoltrato allo stesso di competenza nel quale ricade la propria residenza anagrafica.
4. La squadra potrà ospitare un numero massimo di 10 (dieci) cacciatori, di cui non più di 3 (tre) extra regionali muniti di regolare iscrizione all’A.T.C. in cui viene effettuata la battuta e numero 7 (sette) cacciatori residenti nella Regione Molise.
5. Gli ospiti non concorrono a determinare il numero minimo necessario per la composizione della squadra.
6. L’elenco di cui al punto 2 dovrà essere trasmesso all’A.T.C. competente per territorio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della stagione venatoria al cinghiale. Ogni elenco dovrà riportare il timbro di accettazione della rispettiva A.T.C. e copia dello stesso dovrà essere custodita dal capo squadra (o vice) per essere esibita in caso di controllo da parte del personale di vigilanza . L’elenco potrà essere modificato, per una sola volta, comunque, prima dell’inizio del periodo di caccia al cinghiale. In tale caso lo stesso dovrà essere
trasmesso all’A.T.C. territorialmente competente per il relativo aggiornamento. In via eccezionale è consentito integrare tale elenco anche durante il periodo di caccia al cinghiale, al fine di garantire ai cacciatori residenti nella Provincia territorialmente competente che hanno acquisito il porto d’armi per la prima volta, o per cambio di residenza, dopo la data di inizio del predetto periodo, di essere inseriti nelle relative squadre.
7. Il capo squadra organizza e dirige le battute, studiando ed attuando tutti gli accorgimenti atti a garantire lo svolgimento ordinato della cacciata.

Art. 3
Particolari compiti del capo squadra
1. Il capo squadra o il suo vice, dopo aver constatato la regolare costituzione della squadra per quanto riguarda i componenti che dovranno comparire nell’elenco presentato all’ A.T.C., assegna le “poste” ai partecipanti e può dare inizio alla battuta non prima delle ore 9 (nove) a partire dal primo novembre.
2. Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla vigente normativa sanitaria dei suidi abbattuti si rimanda all’ Art. 13 (disposizioni particolari del calendario venatorio).
3. Obbligo di fare apporre bottoni auricolari – fascette sui capi abbattuti.

Art. 4
Registro di caccia
1. Al fine di conoscere le reali potenzialità faunistico-ambientali della specie cinghiale, all’inizio del periodo di caccia gli AATTCC competenti per territorio consegneranno, ad ogni capo squadra, un registro appositamente vidimato ed un quantitativo di bottoni auricolare/fascette numerati da apporre sui capi abbattuti.
2. Nel predetto registro, il capo squadra dovrà segnare, alla fine di ogni giornata di caccia,
quanto segue:
– località della battuta e del prelievo;
– numero di eventuali capi abbattuti;
– dati e caratteristiche morfometriche presunti (peso, età, sesso, ecc.) di ogni singolo capo;
– numero progressivo del bottone auricolare/fascette apposto sul capo abbattuto;
3. Tale registro dovrà essere custodito dal capo squadra per essere esibito in caso di controllo da parte degli agenti di vigilanza e riconsegnato agli AATTCC competenti per territorio, contestualmente ai bottoni auricolari/fascette rimasti, entro il 31 marzo..
4. La mancata riconsegna del registro e dei suoi allegati, entro il termine di cui sopra, comporta l’esclusione del capo squadra dalla caccia al cinghiale a squadre per n. 20 (venti) battute a valere nell’annata venatoria successiva.
5. Entro 30( trenta) giorni dalla riconsegna, gli AATTCC trasmetteranno copia dei su
detti registri alla Regione.

Art. 5
Vigilanza
1. I soggetti individuati all’art. 27 della Legge 157/92, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza al presente Disciplinare.

Art. 6
Sanzioni
1. Fermo restando le sanzioni penali e amministrative di ordine generale stabilite dagli art.
30 e 31 della L. 157/92 e le relative sanzioni accessorie previste dall’art. 32 della stessa legge, l’inosservanza delle presenti disposizioni, non rientranti nelle fattispecie sopra richiamate, determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 1/Bis della L.R. 19/93 e ss.mm. e ii..
2. La sanzione si applica nello specifico e in concorso, al partecipante alla battuta in cui è stata accertata la violazione, ad eccezione dei casi per i quali l’infrazione è attribuibile alle funzioni (ex Art. 3-4)proprie del capo squadra.

Art. 7
Norme finali e transitorie
1. Il presente disciplinare potrà subire modifiche e/o integrazioni successive.
2. Per quanto non contemplato nel presente Disciplinare valgono le norme della Legge 157/92 e ss.mm. e della L.R. 19/93 e ss.mm. e il calendario venatorio.