Month: Settembre 2019

Calendario Venatorio 2019/2020

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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA AREA SECONDA
PROGRAMMAZIONE REGIONALE, COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE

SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA”
CALENDARIO E
REGOLAMENTO VENATORIO 2019 – 2020

Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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i n d i c e
1. ATTIVITA’ VENATORIA ……………………………………………………………………………………………………………..3
2. ANNATA VENATORIA…………………………………………………………………………………………………………………3
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI ………………………………………………………………………………………………….3
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI…………………………………..7
5. CARNIERE…………………………………….……………………………….………………………….8
6. GIORNATE DI CACCIA………………………………………………………………………………………………………………..9
7. USO DEI CANI ……………………………………………………………………………………………………………………………..9
8. ADDESTRAMENTO CANI ……………………………………………………………………………………………………………9
9. GARE E PROVE CINOFILE …………………………………………………………………………………………………………..9
10. DIVIETI………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
11. SANZIONI ……………………………………………………………………………………………………………………………………10
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO………………………………………………………………………10
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI……………………………………………………………………………………………………..12
14. DISPOSIZIONI FINALI …………………………………………………………………………………………………………………13
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Atto: GIUNTA 2019/324 del 19-08-2019
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1. ATTIVITA’ VENATORIA
L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme
indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è disciplinata dal presente calendario ed
annesso regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e
successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more dell’attuazione
del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n° 359
del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16.12.2016.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è
disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:
o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
o nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dalla Delibera di Giunta regionale n.772/2015.
2. ANNATA VENATORIA
L’annata venatoria ha inizio il 15 settembre 2019 e termina il 10 febbraio 2020.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola – Monte Miletto –
Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina –
Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise – PNALM), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e
Faunistico Venatorie, l’attività venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l’eccezione della
caccia agli ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie
e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e
domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019,
con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l’attività venatoria
svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI
A. UCCELLI NON MIGRATORI
• Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica).
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate del 1 e 8 settembre 2019 da appostamento temporaneo senza l’ausilio del
cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 15 settembre 2019 al 13 gennaio 2020;
c) l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e nell’Area Contigua del
PNALM, versante molisano.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da
uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Fagiano (Phasianus colchicus)
Prelievo venatorio:
dal 15 settembre 2019 al 30 novembre 2019.
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B. UCCELLI ACQUATICI
• Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas penelope),
Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata),
Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lynnocryptes minimus) e Germano Reale (Anas playtyhnchos):
Prelievo venatorio:
a) dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020.
È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È comunque consentita la
caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi di acqua perenni;
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle
zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché
nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
• Beccaccino (Gallinago gallinago)
Prelievo venatorio
b) dal 2 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020.
Consentirne il prelievo:
c) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 6 capi;
d) dal 1° gennaio 2020 al 19 gennaio 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.
C. UCCELLI MIGRATORI
• Quaglia (Coturnix coturnix)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura dall’alba alle ore 14 nelle giornate del 11 e 14 settembre 2019;
b) dal 15 settembre 2019 al 24 novembre 2019.
• Tortora (Streptopelia turtur)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 1 e 8 settembre 2019, in appostamento e senza l’ausilio
del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
b) dal 15 settembre 2019 al 30 settembre 2019.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da
uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Colombaccio (Columba palumbus)
Prelievo venatorio:
a) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019;
b) dal 1° gennaio 2020 al 10 febbraio 2020 in appostamento senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di
raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la specificazione che nelle Zone di
Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In tale periodo è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
• Allodola (Alauda arvensis)
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Prelievo venatorio:
dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019.
• Merlo (Turdus merula)
Prelievo venatorio:
dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019.
• Beccaccia (Scolopax rusticola)
Prelievo venatorio:
e) dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;
f) dal 1° gennaio 2020 al 20 gennaio 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;
g) dal 22 gennaio 2020 al 30 gennaio 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1 capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2020, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata
la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di
età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio
della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il
monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di
G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul
territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
• Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus.
Prelievo venatorio:
dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020;
D. MAMMIFERI
• Lepre (Lepus europaeus)
Prelievo venatorio:
a) dal 15 settembre 2019 al 16 dicembre 2019;
b) dal 16 ottobre 2019 al 28 novembre 2019, nei territori dove è stata accertata la presenza della Lepre
Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è
vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia,
e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre
italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza
inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo
massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dalle
ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la
detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
• Cinghiale (Sus scrofa)
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Prelievo venatorio:
a) dal 16 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020;
b) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n. 134 del
30/04/2019;
c) è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l’ausilio di cani da
seguita;
d) la caccia al cinghiale all’interno delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie verrà
svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti Regionali;
e) Il prelievo in Selezione alla specie cinghiale, è consentito, in attuazione di uno specifico Piano di
Abbattimento Selettivo, ai sensi dell’art. 11 – Quaterdecies, comma 5 della Legge 02 dicembre 2005, n°
248, redatto dalla Regione Molise previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale ( ISPRA) dal 1° aprile 2020 al 15 agosto 2020;
f) all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà
essere esercitata dal 2 novembre 2019 al 29 gennaio 2020.
• in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico
cane che ha funzione anche di “limiere”;
• in forma individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento
e senza l’ausilio dei cani.
La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è
consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n. 802/2008 e nelle giornate
stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali consultabili
al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti piombo, a condizione che si utilizzino
cartucce a palla singola.
E’ fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di vaccinazione per tutti i
cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all’orso (o utilizzazione
esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla D.G.R. n. 43/2014.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale,
nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata
visibilità (gilet, casacca, pettorina, giacconi, trisacca, cappello, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro
che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e
ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività
venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal
Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame
trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto
Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise previa compilazione di un’apposita scheda resa nota
con il tesserino venatorio utile alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela
della salute pubblica, si delegano gli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa
vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami
trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con
soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno
sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina
Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21
novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo
stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
• Volpe (Vulpes volpe)
Prelievo venatorio:
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a) dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020;
b) dal 2 novembre 2019 al 30 dicembre 2019 nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, in
forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori
in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota
Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle
squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere
effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in
accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità di azioni previste nel
“Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano” (PATOM), nonché con quanto previsto dal
“Protocollo per la tutela dell’orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le
seguenti prescrizioni:
• divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
• divieto della c.d. pre-apertura;
• la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina munita
di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di
altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle
zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva
comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della
girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari ed
essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e
numero di microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate
con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
• divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
• la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con
squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”, ed in forma
individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza
l’ausilio dei cani;
• al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata, ciascuna squadra
dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
• la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani
devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza,
sesso e numero del microchip;
• la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio dei soli cani da
ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione
esclusivamente di munizioni spezzate.
5. CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina
stanziale con i seguenti limiti per specie:
SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE
STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON
PREVISTO
CINGHIALE 1 CAPO NON
PREVISTO
FAGIANO 2 CAPI DA SOLO
1 CAPO SE ABBINATO ALLA
LEPRE O AL CINGHIALE
NON
PREVISTO
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Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti
limiti:
SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE
STAGIONALE
ALLODOLA 10 CAPI 50 CAPI
BECCACCIA
3 CAPI fino al 30 dicembre 2019
2 CAPI dal 1° al 20 gennaio 2020
1 CAPO dal 22 al 30 gennaio 2020
20 CAPI
BECCACCINO
6 CAPI fino al 30 dicembre 2019
3 CAPI dal 1° al 19 gennaio 2020 25 CAPI
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
TORTORA 5 CAPI 20 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 10 CAPI
Dal 01/01/2020 al 10/02/2020
5 capi
NON PREVISTO
FRULLINO E ANATIDI 8 CAPI 25 CAPI
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.
6. GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana
a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. La
caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Nelle ZPS (Zone di Protezione
Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di
gennaio, l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.
7. USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-apertura 11 e 14 settembre 2019 fino alle ore 14.
L’uso del cane è consentito dal 15 settembre 2019 fino al 30 gennaio 2020.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia che
corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, della vaccinazione contro le
principali malattie trasmissibili all’orso, cosi come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
8. ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle modalità sotto elencate
e solo agli ammessi all’ATC:
PERIODO ORARIO
15 agosto 2019 fino
al 13 settembre 2019 Da un’ ora prima del sorgere del sole
fino alle ore 18.00
L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di
coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
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9. GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e
affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.
Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari
ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture
agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché
nelle Oasi di protezione, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
10. DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti
vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
a) la posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
b) la caccia da appostamento con richiami vivi;
c) la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di
Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nelle more
dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con
delibera consiliare n° 359 del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016;
d) la caccia alle allodole con l’uso di civette;
e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie
cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi
ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata
accertata la presenza di Lepre Italica;
f) qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque consentita la caccia ai
palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d’acqua perenni;
h) la caccia da appostamento, oltre il 22 gennaio, non può essere esercitata:
– a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
– a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla
nidificazione di rapaci rupicoli;
i) l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n. 353/2000;
j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge n. 157/92;
k) l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta
al Gestore previo versamento della relativa quota.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
I. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini,
lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
II. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria;
III. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
IV. abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythia fuligula);
V. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate con
codice:
• IT7222248 (Lago di Occhito)
• IT 7222265 (Torrente Toma)
• IT 7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore)
• IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno).
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Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai Piani di
Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31.12.2015.
11. SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R. 10.08.93 n. 19 e
successive modificazioni e integrazioni.
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
a) L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:
1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro,
Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto,
Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano,
Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato,
Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S.
Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del
Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2. TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore,
Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice,
Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella,
Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S.
Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro,
Tufara, Ururi.
3. ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta,
Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova
del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia,
Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello
del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S.
Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del
Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone,
Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le
disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno dell’Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri
Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati
con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e
valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro
dell’Amministrazione Regionale competente comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli
A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
– porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
– polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali
stabiliti dalla legge;
– ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva
dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge 157/92 da versare sul c/c
postale n. 8003;
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– ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria
regionale – c/c postale n° 67971630 — cod. 00210.
f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti
fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun
Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni e
integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel
rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere
nei suddetti A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in
parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non
utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso
della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di
Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli
effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente
all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso, è obbligato ad
annotare nell’apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo indelebile:
3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
4. L’Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l’attività venatoria;
5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco,
annerendo con un punto o con una x gli appositi spazi corrispondenti al numero e alla specie prelevata.
j) Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti e di adempiere al
disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto
1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro
e non oltre il 31 marzo 2020. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna
della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10
marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
k) In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata apposita
denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
l) Al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale,
nelle giornate consentite è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata
visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone, trisacca, cappello ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro
che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e
ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività
venatoria.
m) E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ISPRA (via Cà
Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne darà comunicazione all’Istituto
nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Beccaccia
Entro il 31 marzo 2020, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto
beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la
destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e
dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il monitoraggio della specie
beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della
beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del
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02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma
di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE
N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame
trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico
sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si
delegano gli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e
regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle
carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati,
regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno
sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1860 del 21
novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo
stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica
(Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC,
ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 16 ottobre 2019 –
28 novembre 2019.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di Jelsi,
Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà
consentita dal 16 ottobre 2019 al 28 novembre 2019. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in
essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o
immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di
Lepre Italica.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92
n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni
e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.
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