Calendario venatorio Regione Molise 2015–2016

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1 –  ATTIVITÀ   VENATORIA

L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è disciplinata dal presente calendario ed annesso regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è disciplinata con regolamento approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n.802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), oltre che dal presente Calendario e Regolamento, è disciplinata nel rispetto della D.G.R. n. 889/2008.


2 – ANNATA VENATORIA

L’annata venatoria ha inizio il 20 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) istituite in regione, l’attività
venatoria ha inizio il 20 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola – Monte Miletto – Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l’attività venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio,l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise,possono esercitare la caccia dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia e alle specie faunistiche previste nel presente Calendario Venatorio, coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, non si applica per l’attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.


3 — SPECIE CACCIABILI E PERIODI
La caccia è consentita alle seguenti specie:
a)   dal 1 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015: quaglia, tortora (streptopelia turtur);
b)   dal 1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015: fagiano;
c)   dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015: allodola, beccaccia,colombaccio, merlo, volpe;
d)   dal 14 ottobre 2015 al 13 gennaio 2016 cinghiale;
e)   dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015: lepre comune. Nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi,Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso la caccia alla lepre comune è consentita solo ed elusivamente nel seguente periodo: dal 15 ottobre 2015 al 30 novembre 2015.
f)   dal 1 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello.
g)   dal 1 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016: alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, cornacchia grigia, folaga, fischione, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione.
h)   dal 14 ottobre 2015 al 13 gennaio 2016 è consentita la caccia al cinghiale nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
i)   dal 1 ottobre 2015 al 30 novembre 2015 è consentita la caccia al capriolo, daino e cervo nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
Dal 2 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016 è consentita la caccia alla volpe in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da seguita.
E’ consentita, inoltre, la caccia esclusivamente da appostamento nei seguenti periodi alle sotto elencate specie:
a) dal 20 settembre 2015 al 30 settembre 2015 e dal 21 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
b)   nei giorni 20, 26 e 27 settembre 2015: merlo, tortora (streptopelia turtur);
c)   dal 2 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016: colombaccio.
Dal 21 gennaio 2016, la caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici. Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità di azioni previste nel “Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano” (PATOM), nonché con quanto previsto dal “Protocollo per la tutela dell’orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione
venatoria” vigono le seguenti prescrizioni:
•   divieto dell’allenamento e addestramento cani;
•   divieto della c.d. pre-apertura;
•   divieto della caccia alla volpe con i cani da seguita. La specie potrà
essere cacciata da appostamento e/o alla cerca con carabina munita di ottica di puntamento e senza l’utilizzo del cane;
•  divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
•  obbligo di vaccinazione di tutti i cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all’orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014. ;
•   la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 5-12 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”, ed forma individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani;
•   al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle
operazioni di girata, ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
•   la caccia alla Lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani da seguita per equipaggio;
•   la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è
consentita con l’ausilio dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo
l’uso del cane da seguita.


4 — CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:
SPECIE LIMITE      GIORNALIERO    LIMITE STAGIONALE
LEPRE                             1 CAPO                    NON PREVISTO
CINGHIALE                     1 CAPO                  NON PREVISTO
Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti:
SPECIE LIMITE       GIORNALIERO       LIMITE STAGIONALE
ALLODOLA                10 CAPI                             50 CAPI
BECCACCIA                3 CAPI                               20 CAPI
QUAGLIA                    5 CAPI                               25 CAPI
TORTORA                   5 CAPI                               25 CAPI
MERLO                        5 CAPI                               25 CAPI
CODONE                     5 CAPI                                25 CAPI
PAVONCELLA            5 CAPI                               25 CAPI
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.


5 – CACCIA AL CINGHIALE
La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita dal 14 ottobre 2015 al 13 gennaio 2016.
Per la caccia agli ungulati,(cinghiale, capriolo, daino e cervo), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali consultabili al paragrafo 10
“Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti piombo, a condizione che si utilizzino cartucce a palla singola.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale (14 ottobre 2015 – 13 gennaio 2016), è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità che copra completamente il busto (gilet, casacca, pettorina, giacconi, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive ericreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’ interno di aree
ove sia consentita l’attività venatoria.


6 — GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.


7 – USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito dal 1 ottobre 2015 fino al 20 gennaio 2016. Per la caccia alla volpe organizzate in squadre, è consentito esclusivamente l’uso del cane da seguita, fino al 31 gennaio 2016.


8 – ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito dal 1 settembre 2015 al 28 settembre 2015, nelle modalità sotto elencate e solo agli ammessi all’ATC:
PERIODO ORARIO
Dal 1 settembre al 28 settembre Dall’ alba alle ore 18 P.ML’addestramento dei cani è vietato nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all’ esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.


9 – GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale. Inoltre le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, previa autorizzazione delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.


10 – DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n.157/92,art. 21 e L.R.19/93, art.31, nonché dai regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
o  la posta alla beccaccia e al beccaccino;
o  la caccia da appostamento con richiami vivi;
o  la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di
Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione, nei parchi naturali,parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nei Piani Faunistici Venatori Provinciali che, nelle more ed in attesa della nuova pianificazione faunistica regionale, sono attuati e riconfermati come da D.G.R. n. 572 del 04.08.2011;
o  la caccia alle allodole con l’uso di civette;
o  la caccia e l’immissione di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata, sull’intero territorio regionale, l’immissione non autorizzata; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica;
o    la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione per la caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d’acquaperenni;
o    la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5,lett. c) della Legge 157/92;
o   l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota;
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
o    l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
o    l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
o la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di
uccelli;

o   abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta ( Aythia fuligula); o nelle ZPS identificate con codice IT7222248 (Lago di Occhito), IT 7222265 (Torrente Toma), IT 7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardilafiera- Foce Fiume Bilferno) è vietata l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati.


11 — SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11/2/1992 n. 157 e
dalla L.R. 10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.


12 – REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
a) L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti
Ambiti Territoriali di Caccia:
1-CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroci, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano,Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosamo, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone
del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S.Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S.Polo Matese, S.Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2-TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S.Giovanni in Galdo, S.
Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.
3-ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S.Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro. Nei Comuni di Castel S.Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno, vigono le disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno
dell’Area Contigua.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico—Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino
rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale.
Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro delle
Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, comprovante
l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalle
Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
o porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata
venatoria in corso; o polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per
gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;
o ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — 10 comma — della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n. 8003; o ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria Regionale – c/c postale n° 67971630 — cod. 00210, sulla quale verranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere conservata e custodita per tutta la stagione venatoria.
f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria
competenza ad altri cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993
e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti A.T.C., sarà determinato e notificato dall’Assessorato Regionale alla Caccia alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito
Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni
d’Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non
utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
1) la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una
crocetta il numero corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2) tutti i capi di selvaggina stanziale o migratrice, immediatamente dopo
averli incarnierati e in loco;
3)se trattasi di lepre e cinghiale con una crocetta per capo;
4) per le altre specie di selvaggina stanziale con la prima lettera del nome del selvatico e per le altre specie, marcando con una croce il relativo numero corrispondente. Il cacciatore è altresì obbligato a compilare il foglio “carniere”, parte integrante e allegato al tesserino venatorio, riportando il numero dei capi di selvaggina abbattuti nel corso della giornata di caccia.
l) Onde consentire alle Amministrazioni Provinciali di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro e non
oltre il 31 marzo 2016. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.


13) — DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Beccaccia

Entro il 31 marzo 2016, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno riconsegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “ Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R.
N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Cinghiale
Ai sensi del Regolamento CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio2008, così come comunicato dal Servizio Veterinario regionale, vige l’obbligo, per le carcasse dei suidi selvatici, della visita ispettiva veterinaria nonché dell’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ovvero presso laboratori privati accreditati ed iscritti negli elenchi della Regione Molise o
Regioni viciniori. L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentitala cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi,etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 15 ottobre 2015 – 30 novembre 2015.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 15 ottobre 2015 al 30 novembre 2015. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica


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14) — DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge Regionale 10/08/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.