CALENDARIO VENATORIO MOLISE 2020-2021

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CALENDARIO-VENATORIO-2020-2021

1.D.G.R.-N.-302-DEL-20.08.2020-APPR.-CALENDARIO-2020-2021

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
II DIPARTIMENTO
RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE
NATURALI -SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA”
CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2020 – 2021
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i n d i c e
1.ATTIVITA’ VENATORIA……………………………………………………………………………………….3
2.ANNATA VENATORIA…………………………………………………………………………………………3
3.SPECIE CACCIABILI E PERIODI ………………………………………………………………………….3
4.AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI … …………………..7
5.CARNIERE ……………………… …………………………………………………………………..………8
6.GIORNATE DI CACCIA……………………………………………………………………………………….9
7.USO DEI CANI………………………………………………………………………………………………….9
8.ADDESTRAMENTO CANI …………………………………………………………………………………9
9.GARE E PROVE CINOFILE ……………… ……………………………………………………………..9
10.DIVIETI …………………………………………………………………………………………………………10
11.SANZIONI ………………………………………………………………………………………………………11
12.REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO ………………………………………………….11
13.DISPOSIZIONI PARTICOLARI…………………………………………………………………………….13
14.DISPOSIZIONI FINALI………………………………………………………………………………………14
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1. ATTIVITA’ VENATORIA
L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di
Caccia nelle forme indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge 157/92, ed è
disciplinata dal presente calendario ed annesso Regolamento, nel rispetto della Legge
Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more dell’attuazione del
nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021, in relazione a quello
approvato con delibera consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del
16.12.2016.
In relazione all’emergenza coronavirus SARS-COV-2/covid-19, l’attività venatoria in forma
collettiva sarà organizzata e si svolgerà nel rispetto di ogni qualsiasi limitazione, tempo per
tempo vigente, in termini di comportamenti sociali, accorgimenti sanitari, dispositivi di
protezione, distanze interpersonali riconducibili a Decreti Legge, Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ordinanze del Presidente della Regione Molise, per quanto
applicabili.
L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise,
versante molisano, è disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n.802 del 29.07.2008.
L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:
 nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera di Giunta regionale n. 889/2008;
 nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dalla Delibera di Giunta regionale n.772/2015.
2. ANNATA VENATORIA
L’annata venatoria ha inizio il 20 settembre 2020 e termina il 10 febbraio 2021.
Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola –
Monte Miletto – Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona),
IT7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce
Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – PNALM), anche se
ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l’attività
venatoria non può avere inizio prima del primo ottobre, con l’eccezione della caccia agli
ungulati.
In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-
AgriTuristico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è
consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.
I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 1° ottobre al
31 dicembre 2020, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle
stabilite dalla regione di residenza.
La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per
l’attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.
3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI
A. UCCELLI NON MIGRATORI
 Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica
pica).
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura nelle giornate del 2 e 6 settembre 2020 da appostamento temporaneo
senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica
in custodia;
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b) dal 20 settembre 2020 al 14 gennaio 2021;
c) l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e
nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
 Fagiano (Phasianus colchicus)
Prelievo venatorio:
dal 20 settembre 2020 al 30 novembre 2020.
B. UCCELLI ACQUATICI
• Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas
penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula),
Mestolone (Anas clypeata), Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lynnocryptes
minimus) e Germano Reale (Anas playtyhnchos):
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2020 al 20 gennaio 2021.
È fatto divieto di caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. È
comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia,
lungo i corsi di acqua perenni;
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo
all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di
acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.
• Beccaccino (Gallinago gallinago)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 6 capi;
b) dal 2 gennaio 2021 al 20 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 3 capi;
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.
C. UCCELLI MIGRATORI
 Quaglia (Coturnix coturnix)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura dall’alba alle ore 14,00 nelle giornate del 12 e 16 settembre 2020;
b) dal 20 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
 Tortora (Streptopelia turtur)
Prelievo venatorio:
a) in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 2 e 6 settembre 2020, in
appostamento e senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con
arma scarica in custodia;
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b) dal 20 settembre 2020 al 30 settembre 2020.
La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone
umide frequentate da uccelli acquatici.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
 Colombaccio (Columba palumbus)
Prelievo venatorio:
a) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
b) dal 2 gennaio 2021 al 10 febbraio 2021 in appostamento senza l’ausilio del cane, con
l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la
specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito
soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.
In tale periodo è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.
Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.
 Allodola (Alauda arvensis)
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
 Merlo (Turdus merula)
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
 Beccaccia (Scolopax rusticola)
Prelievo venatorio:
c) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 3 capi;
d) dal 2 gennaio 2021 al 20 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 2 capi;
e) dal 21 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà
superare n. 1 capo.
Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.
Disposizioni particolari per la specie
Entro il 31 marzo 2021, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che
hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi
l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle
ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli
ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il
monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel
“Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento
mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò
consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della
regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
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 Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus
iliacus).
Prelievo venatorio:
dal 1° ottobre 2020 al 20 gennaio 2021;
D. MAMMIFERI
 Lepre (Lepus europaeus)
Prelievo venatorio:
a) dal 20 settembre 2020 al 16 dicembre 2020;
b) dal 17 ottobre 2020 al 28 novembre 2020, nei territori dove è stata accertata la
presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti
faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei
comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro
e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.
Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a
salvaguardia della Lepre Italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento
e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata
accertata la presenza di Lepre Italica.
Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere
esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti
in un apposito elenco predisposto dal Comitato di Gestione dell’Area contigua del
PNALM, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti
l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non
superiore allo 0 (3,9 mm).
 Cinghiale (Sus scrofa)
Prelievo venatorio:
a) dal 14 ottobre 2020 al 13 gennaio 2021;
b) la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n.
134 del 30/04/2019;
c) è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza
l’ausilio di cani da seguita;
d) la caccia al cinghiale all’interno delle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche
venatorie verrà svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti
Regionali;
e) Il prelievo in Selezione alla specie cinghiale, è consentito, in attuazione di uno
specifico Piano di Abbattimento Selettivo, ai sensi dell’art. 11 – Quaterdecies, comma
5 della Legge 02 dicembre 2005, n° 248, redatto dalla Regione Molise previo parere
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( ISPRA) dal 1° aprile
2021 al 15 agosto 2021;
f) all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al
cinghiale potrà essere esercitata dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
• in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10
unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”;
• in forma individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di
ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani.
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La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al
cinghiale è consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n.
802/2008 e nelle giornate stabilite al precedente punto.
Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni
territoriali consultabili al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti
piombo, a condizione che si utilizzino cartucce a palla singola.
E’ fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di
vaccinazione per tutti i cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie
trasmissibili all’orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto
dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della
caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori
indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità (gilet, casacca, pettorina,
giacconi, trisacca, cappello, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la
stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludicosportive
e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove
sia consentita l’attività venatoria.
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008
e novellato dal Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono
essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad
iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
previa compilazione di un’apposita scheda resa nota con il tesserino venatorio utile alla
rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute
pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli,
ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli
aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei
suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o
privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e
trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg.
CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame
trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di
altre specie di cui è consentita la cattura”.
 Volpe (Vulpes volpe)
Prelievo venatorio:
a) dal 20 settembre 2020 al 31 gennaio 2021;
b) dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 nell’Area Contigua del PNALM, versante
molisano, in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di
puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia
o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno
2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia
alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere
effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.
4. AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI
All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante
molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle
priorità di azioni previste nel “Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano”
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(PATOM), nonché con quanto previsto dal “Protocollo per la tutela dell’orso bruno
marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le seguenti prescrizioni:
• divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
• divieto della c.d. pre-apertura;
• la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con
carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di
abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla
nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al
cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva
comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo
svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani
costituita al massimo da due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco
predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip.
Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con
diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
• divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
• la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica
della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione
anche di “limiere”, ed in forma individuale, da appostamento e/o alla “cerca” con
carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani;
• al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata,
ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via
esclusiva alla medesima;
• la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per
equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC,
indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip;
• la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio
dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono
consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.
5. CARNIERE
Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi
di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:
SPECIE LIMITE
GIORNALIERO
LIMITE
STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON PREVISTO
CINGHIALE 2 CAPI NON PREVISTO
Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi,
con i seguenti limiti:
SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE
STAGIONALE
ALLODOLA 10 CAPI 50 CAPI
BECCACCIA
3  CAPI  fino al 31 dicembre 2020
2  CAPI  dal 2 al 20 gennaio 2021
1   CAPO dal 21 al 31 gennaio 2021
20 CAPI BECCACCINO
6  CAPI fino al 31 dicembre 2020
3  CAPI dal 2 al 20 gennaio 2021 25 CAPI 9
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
TORTORA 5 CAPI 20 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 10 CAPI
Dal 02/01/2021 al 10/02/2021
5 capi
NON PREVISTO
FRULLINO E ANATIDI 8 CAPI 25 CAPI
2 CAPI DA SOLO
FAGIANO
1 CAPO SE ABBINATO ALLA
LEPRE O AL CINGHIALE
NON PREVISTO
Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.
6. GIORNATE DI CACCIA
La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre
giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì
considerati giornate di silenzio venatorio. La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di
mercoledì, sabato e domenica. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti
all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio,
l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.
7. USO DEI CANI
L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-apertura 12 e 16 settembre 2020 fino alle ore
14,00.
L’uso del cane è consentito dal 20 settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021.
I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni
caso, si evidenzia che corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al
PNALM, della vaccinazione contro le principali malattie trasmissibili all’orso, cosi come
disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.
8. ADDESTRAMENTO CANI
L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle
modalità sotto elencate e solo agli ammessi all’ATC:
PERIODO ORARIO
Dal 20 agosto 2020 fino
al 19 settembre 2020
Da un’ora prima del sorgere del
sole fino alle ore 18.00
L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di
Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti
all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani
prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
9. GARE E PROVE CINOFILE
Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento
Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.
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Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed
inserite nei calendari ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione
che non si arrechi danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate
anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché nelle Oasi di protezione,
previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.
10. DIVIETI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché
dai regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:
a) la posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
b) la caccia da appostamento con richiami vivi;
c) la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle
Oasi di Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto
contenuto nelle more dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del
Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n° 359 del 29/11/2016 e
pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016;
d) la caccia alle allodole con l’uso di civette;
e) la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario.
Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero
territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre
europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di
Lepre Italica;
f) qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a
scopo di controllo;
g) la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque
consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i
corsi d’acqua perenni;
h) la caccia da appostamento, oltre il 22 gennaio, non può essere esercitata:
– a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
– a non meno di 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente
idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
i) l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della
Legge n. 353/2000;
j) la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5, lett. c) della Legge
n. 157/92;
k) l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a
farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.
Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:
I. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni,
paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio
di 150 metri dalle rive più esterne;
II. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura
della stagione venatoria;
III. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
IV. abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythia fuligula);
V. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS
identificate con codice:
11
• IT7222248 (Lago di Occhito)
• IT 7222265 (Torrente Toma)
• IT 7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore)
• IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno).
Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni
previste dai Piani di Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di
Giunta n. 772 del 31.12.2015.
11. SANZIONI
Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R.
10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.
12. REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO
a) L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti
Territoriali di Caccia:
1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:
Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano,
Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle
d’Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito,
Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio,
Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina,
Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo
degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna,
Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.
2. TERMOLI comprendente i Comuni di:
Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del
Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi,
Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo,
Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti,
Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di
Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli,
Toro, Tufara, Ururi.
3. ISERNIA comprendente i Comuni di:
Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del
Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso,
Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del
Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena,
Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro,
Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico,
Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena
Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.
Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val
Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di
Colli al Volturno vigono le disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno
dell’Area Contigua del PNALM.
b) Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico
Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno
essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti
della Regione Molise.
c) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla
regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve
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riportare negli appositi spazi il timbro dell’Amministrazione Regionale competente
comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli A.T.C.
d) Ai cacciatori residenti nel Molise verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
e) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
– porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
– polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni
secondo i massimali stabiliti dalla legge;
– ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16,
comprensiva dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art. 24 — comma 10 — della Legge
157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;
– ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata
alla Tesoreria regionale – c/c postale n° 67971630 — cod. 00210.
f) Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri
cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso
giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio
regionale.
g) In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e
successive modificazioni e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti
Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso
articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti
A.T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.
I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia
saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi
cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti
uguali alle altre Regioni.
h) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una
volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita
(dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento
del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.
i) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del
tesserino:
1. la giornata di caccia all’inizio della stessa, contrassegnando con una crocetta il
numero corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso,
è obbligato ad annotare nell’apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo
indelebile:
3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
4. L’Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l’attività venatoria;
5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e
in loco, annerendo con un Punto o con una X gli appositi spazi corrispondenti al
numero e alla specie prelevata.
j) Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti
e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto
dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del
cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro e non oltre il 31
marzo 2021. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna
della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e
non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della
stagione successiva.
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k) In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere
effettuata apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
l) Al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della
caccia al cinghiale, nelle giornate consentite è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino
un capo di abbigliamento ad elevata visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone,
trisacca, cappello ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione
venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico-sportive e
ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia
consentita l’attività venatoria.
m) E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia
all’ISPRA (via Cà Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o al competente A.T.C. che ne
darà comunicazione all’Istituto nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello
tolto all’uccello abbattuto.
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Beccaccia
Entro il 31 marzo 2021, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che
hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala
destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali
consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C.
stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.
Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il
monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel
“Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante
cane da ferma” approvato con delibera di G.R. N.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non
solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire
elementi utili per la stesura del calendario venatorio.
Cinghiale
Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e
novellato dal Reg. CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere
sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa
privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al fine di
garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli
AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad
organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami
trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso
convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.
Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e
trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE
854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.
L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei
cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è
consentita la cattura”.
Lepre
Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza
della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui
l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre
comune (Lepus europaeus) nel periodo 17 ottobre 2020 – 28 novembre 2020.
In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia
e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la
caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 17 ottobre 2020 al 28 novembre 2020. Oltre
alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia
della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di
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lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza
di Lepre Italica.
14. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui
alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale 10.08.93 n. 19 e
successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.