LEGGE 157/92 E L.R. 19/93 – DISCIPLINARE CONTENENTE LE LINEE GUIDA PRELIMINARI PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE NELLA REGIONE MOLISE.

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ALLEGATO A
Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise
(Sus Scrofa)

INDICE
Art. 1 Finalità’
Art. 2 Costituzione, funzioni e compiti delle squadre
Art. 3 Particolari compiti del capo squadra
Art. 4 Registro di caccia
Art. 5 Vigilanza
Art. 6 Sanzioni
Art. 7 Norme finali e transitorie

Art.1
Finalità’
1. Il presente Disciplinare regola la gestione faunistico-venatoria della specie “Cinghiale”, nel rispetto e in attuazione dei principi di cui alla Legge 157/92 e della L.R. 19/93, al fine di avere nozione della presenza dei cacciatori sul territorio, del prelievo sulla specie, garantire maggiore sicurezza ai partecipanti e a coloro che “vivono” l’ambiente, in .maniera particolare il bosco , come luogo di svolgimento di attività ricreative e/o sportive, oltre a contenere i danni arrecati dal suide alle colture agrarie sul territorio regionale. In particolare con la gestione si persegue l’obiettivo del riequilibrio della specie, attraverso ogni utile iniziativa destinata a creare una densità compatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio e con i soggetti che operano sullo stesso, tenendo conto dei criteri e degli obiettivi previsti nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Art.2
Costituzione, funzioni e compiti delle squadre
1. Le squadre dovranno avere una propria denominazione ed un eventuale logo di riconoscimento, oltre ai dati completi del caposquadra e vice caposquadra vicario, depositato presso il competente A.T.C. entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione di detto disciplinare che avverrà con delibera di Giunta Regionale, e messa a conoscenza mediante i mas media. Per gli anni a seguire le richieste di iscrizione o riconferme devono pervenire entro e non oltre il 31 (trentuno) maggio di ogni anno e saranno composte da un minimo di 8 (otto) componenti per le battute nei giorni festivi e prefestivi e almeno 5 (cinque) componenti per le battute nei giorni feriali fino ad un massimo di 30 (trenta) cacciatori, compresi i battitori e conduttori di cani. Uno stesso nominativo può far parte solamente di una squadra, o limitatamente essere ospite in altre squadre.
2. Ogni squadra dovrà avere un capo squadra, e un vice capo squadra vicario il quale è tenuto a predisporre l’elenco dei componenti, completo delle generalità in ordine di responsabilità, data di rilascio e numero di porto d’armi.
3. L’iscrizione al registro dell’ambito territoriale di caccia deve essere richiesto dal capo squadra mediante la compilazione di un apposito modello predisposto dallo stesso A.T.C.. ed inoltrato allo stesso di competenza nel quale ricade la propria residenza anagrafica.
4. La squadra potrà ospitare un numero massimo di 10 (dieci) cacciatori, di cui non più di 3 (tre) extra regionali muniti di regolare iscrizione all’A.T.C. in cui viene effettuata la battuta e numero 7 (sette) cacciatori residenti nella Regione Molise.
5. Gli ospiti non concorrono a determinare il numero minimo necessario per la composizione della squadra.
6. L’elenco di cui al punto 2 dovrà essere trasmesso all’A.T.C. competente per territorio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della stagione venatoria al cinghiale. Ogni elenco dovrà riportare il timbro di accettazione della rispettiva A.T.C. e copia dello stesso dovrà essere custodita dal capo squadra (o vice) per essere esibita in caso di controllo da parte del personale di vigilanza . L’elenco potrà essere modificato, per una sola volta, comunque, prima dell’inizio del periodo di caccia al cinghiale. In tale caso lo stesso dovrà essere
trasmesso all’A.T.C. territorialmente competente per il relativo aggiornamento. In via eccezionale è consentito integrare tale elenco anche durante il periodo di caccia al cinghiale, al fine di garantire ai cacciatori residenti nella Provincia territorialmente competente che hanno acquisito il porto d’armi per la prima volta, o per cambio di residenza, dopo la data di inizio del predetto periodo, di essere inseriti nelle relative squadre.
7. Il capo squadra organizza e dirige le battute, studiando ed attuando tutti gli accorgimenti atti a garantire lo svolgimento ordinato della cacciata.

Art. 3
Particolari compiti del capo squadra
1. Il capo squadra o il suo vice, dopo aver constatato la regolare costituzione della squadra per quanto riguarda i componenti che dovranno comparire nell’elenco presentato all’ A.T.C., assegna le “poste” ai partecipanti e può dare inizio alla battuta non prima delle ore 9 (nove) a partire dal primo novembre.
2. Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla vigente normativa sanitaria dei suidi abbattuti si rimanda all’ Art. 13 (disposizioni particolari del calendario venatorio).
3. Obbligo di fare apporre bottoni auricolari – fascette sui capi abbattuti.

Art. 4
Registro di caccia
1. Al fine di conoscere le reali potenzialità faunistico-ambientali della specie cinghiale, all’inizio del periodo di caccia gli AATTCC competenti per territorio consegneranno, ad ogni capo squadra, un registro appositamente vidimato ed un quantitativo di bottoni auricolare/fascette numerati da apporre sui capi abbattuti.
2. Nel predetto registro, il capo squadra dovrà segnare, alla fine di ogni giornata di caccia,
quanto segue:
– località della battuta e del prelievo;
– numero di eventuali capi abbattuti;
– dati e caratteristiche morfometriche presunti (peso, età, sesso, ecc.) di ogni singolo capo;
– numero progressivo del bottone auricolare/fascette apposto sul capo abbattuto;
3. Tale registro dovrà essere custodito dal capo squadra per essere esibito in caso di controllo da parte degli agenti di vigilanza e riconsegnato agli AATTCC competenti per territorio, contestualmente ai bottoni auricolari/fascette rimasti, entro il 31 marzo..
4. La mancata riconsegna del registro e dei suoi allegati, entro il termine di cui sopra, comporta l’esclusione del capo squadra dalla caccia al cinghiale a squadre per n. 20 (venti) battute a valere nell’annata venatoria successiva.
5. Entro 30( trenta) giorni dalla riconsegna, gli AATTCC trasmetteranno copia dei su
detti registri alla Regione.

Art. 5
Vigilanza
1. I soggetti individuati all’art. 27 della Legge 157/92, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza al presente Disciplinare.

Art. 6
Sanzioni
1. Fermo restando le sanzioni penali e amministrative di ordine generale stabilite dagli art.
30 e 31 della L. 157/92 e le relative sanzioni accessorie previste dall’art. 32 della stessa legge, l’inosservanza delle presenti disposizioni, non rientranti nelle fattispecie sopra richiamate, determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 1/Bis della L.R. 19/93 e ss.mm. e ii..
2. La sanzione si applica nello specifico e in concorso, al partecipante alla battuta in cui è stata accertata la violazione, ad eccezione dei casi per i quali l’infrazione è attribuibile alle funzioni (ex Art. 3-4)proprie del capo squadra.

Art. 7
Norme finali e transitorie
1. Il presente disciplinare potrà subire modifiche e/o integrazioni successive.
2. Per quanto non contemplato nel presente Disciplinare valgono le norme della Legge 157/92 e ss.mm. e della L.R. 19/93 e ss.mm. e il calendario venatorio.