Month: Agosto 2021

Calendario venatorio Regione Molise 2021/2022

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CALENDARIO_ALLEGATO_ALLA_DELIBERA

DELIBERA_N._280_DEL_23.08.2021

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
II DIPARTIMENTO
RISORSE FINANZIARIE – VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE
NATURALI -SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO “COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE
EUROPEE PER AGRICOLTURA, ACQUACOLTURA E PESCA
ATTIVITA’ VENATORIA”
CALENDARIO E REGOLAMENTO VENATORIO 2021 –2022

INDICE

1 ATTIVITA’ VENATORIA 3
2 ANNATA VENATORIA 3
3 SPECIE CACCIABILI E PERIODI 3
4 AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI 8
5 CARNIERE 9
6 GIORNATE DI CACCIA 10
7 USO DEI CANI 10
8 ADDESTRAMENTO CANI 10
9 GARE E PROVE CINOFILE 11
10 DIVIETI 11
11 SANZIONI 12
12 REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO 12-13
13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 14
14 DISPOSIZIONI FINALI

1. ATTIVITA’ VENATORIA

L’attività venatoria nella Regione Molise è esercitata negli appositi Ambiti Territoriali di Caccia nelle forme indicate dall’articolo 12, comma 5, lett. c)  della Legge 157/92,ed è disciplinata dal presente calendario ed annesso Regolamento, nel rispetto della Legge Quadro 157/92 e successive modificazioni, della L.R. 19/93 e successive modificazioni, delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e 2009/147/CEE e nelle more dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021, in relazione a quello approvato con delibera consiliare n° 359 del 29.11.2016 e pubblicato sul BURM n°46 del 16.12.2016.

In relazione all’emergenza coronavirus SARS-COV-2/covid-19, l’attività venatoria in forma collettiva sarà organizzata e si svolgerà nel rispetto di ogni qualsiasi limitazione, tempo per tempo vigente, in termini di comportamenti sociali, accorgimenti sanitari, dispositivi di protezione, distanze  interpersonali  riconducibili a Decreti Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ordinanze del Presidente della Regione Molise, per quanto applicabili.

L’attività venatoria nell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, è disciplinata dal Regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.802 del 29.07.2008.

L’attività venatoria oltre che dal presente Calendario e Regolamento è disciplinata:

  • Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalla Delibera di Giunta regionale n.889/2008;
  • nei Siti di Importanza Comunitaria(SIC) dalla Delibera di Giunta regionale n.772/2015.

2. ANNATA VENATORIA

L’annata venatoria ha inizio il 19 settembre 2021 e termina il 10 febbraio 2022. Nelle

ZPS (Zone di Protezione Speciale) identificate con codice IT7222287 (La Gallinola

– Monte Miletto – Monti del Matese), IT7222248 (Lago di Occhito), IT7222265 (Torrente Tona), IT7222267 (Località Fantina – Fiume Fortore), IT7228230 (Lago di Guardialfiera – Foce Fiume Biferno) e IT7120132 (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – PNALM), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, l’attività venatoria non può avere inizio prima del 02 ottobre, con l’eccezione della caccia agli ungulati.

In tutte le ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende- Agri Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di mercoledì e domenica.

I cacciatori non residenti nella Regione Molise possono esercitare la caccia dal 02 ottobre al 30 dicembre 2021, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.

La limitazione temporale di cui sopra, relativa ai cacciatori non residenti, non si applica per l’attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI

A.             UCCELLI NON MIGRATORI

  • Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica).

Prelievo venatorio:

  1. in pre-apertura nelle giornate del 1 – 5 – 8 settembre 2021 da appostamento temporaneo senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
  2. dal 19 settembre 2021 al 13 gennaio 2022;
  3. l’apertura anticipata per le specie di cui sopra non è consentita nelle zone ZPS e nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano.

La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici.

Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.

  • Fagiano (Phasianus colchicus) Prelievo venatorio:

dal 19 settembre 2021 al 29 novembre 2021.

B.            UCCELLI  ACQUATICI

  • Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepara), Folaga (Fulica atra), Fischione (Anas penelope), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lynnocryptes minimus) e Germano Reale (Anas playtyhnchos):

Prelievo venatorio:

  1. dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022.

È fatto divieto di caccia su  terreno in tutto o nella maggior  parte coperto di neve. È comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi di acqua perenni;

nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

  • Beccaccino (Gallinago gallinago) Prelievo venatorio:
    1. dal 0 2 ottobre 2021 al 30 dicembre  2021, il  prelievo massimo giornaliero  non potrà superare n. 6 capi;
    2. dal 01 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022, il prelievo massimo  giornaliero  non potrà  superare n. 3 capi.

Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 25 capi.

C.             UCCELLI MIGRATORI

  • Quaglia (Coturnix coturnix) Prelievo venatorio:
    1. In pre-apertura dall’alba alle ore 14,00 nelle giornate del 12 e 15 settembre 2021;
    2. dal 19 settembre 2021 al 31 ottobre 2021.
  • Tortora (Streptopelia turtur) Prelievo venatorio:
    1. in pre-apertura, esclusivamente nelle giornate del 1 e 5 settembre 2021, in appostamento e senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia;
    2. dal 19 settembre 2021 al 30 settembre 2021.

La caccia da appostamento potrà essere esercitata a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate da uccelli acquatici.

Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.

  • Colombaccio (Columba palumbus) Prelievo venatorio:
    1. dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021;
    2. dal 01 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 in appostamento senza l’ausilio del cane, con l’obbligo di raggiungere e lasciare il sito con arma scarica in custodia; con la specificazione che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) il prelievo è consentito soltanto nelle giornate di mercoledì e domenica.

In tale periodo è previsto un limite di carniere giornaliero pari a 5 capi.

Le suddette disposizioni valgono anche per le Aziende Faunistico Venatorie.

  • Merlo (Turdus merula) Prelievo venatorio:

dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021.

  • Beccaccia (Scolopax rusticola) Prelievo venatorio:
    1. dal 02 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 3 capi;
    2. dal 01 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022, il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 2 capi;
    3. dal 22 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022,il prelievo massimo giornaliero non potrà superare n. 1 capo.

Il prelievo massimo stagionale non potrà comunque superare il limite di n. 20 capi.

Disposizioni particolari per la specie

Entro il 31 marzo 2022, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno  abbattuto beccacce dovranno consegnare,  all’ATC  in  cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli ATC stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile prenuziale, gli ATC organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. n.110 del 02.03.2015. Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.

Cesena (Turdus palaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus).

Prelievo venatorio:

dal 02 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022;

D. MAMMIFERI

  • Lepre (Lepus europaeus) Prelievo venatorio:
    1. dal 19 settembre 2021 al 15 dicembre 2021;
    2. dal 17 ottobre 2021 al 28 novembre 2021, nei territori dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), in particolare dei comuni di Pozzilli e Filignano in provincia di Isernia, e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio in provincia di Campobasso.

Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della Lepre Italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.

Nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di due cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal Comitato di Gestione dell’Area contigua del PNALM, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9mm).

  • Cinghiale (Sus scrofa) Prelievo venatorio:
    1. dal 13 ottobre 2021 al 12 gennaio 2022;
    2. La caccia al cinghiale può essere esercitata dalle squadre per 3 giorni alla settimana, di cui sabato e domenica fissi e un giorno a scelta tra il mercoledì e/o il giovedì, con l’esclusione del martedì e del venerdì, considerati giornate di silenzio venatorio;
    3. la caccia al cinghiale è regolamentata secondo il disciplinare approvato con D.G.R. n. 134 del 30/04/2019;
    4. è consentito l’abbattimento occasionale dei cinghiali in forma individuale, senza l’ausilio di cani da seguita;
    5. la caccia al cinghiale all’interno delle Aziende Faunistiche Venatorie e Agrituristiche Venatorie verrà svolta nel rispetto delle norme sancite dai rispettivi Regolamenti Regionali;
    6. Il prelievo in Selezione alla specie cinghiale, è consentito, in attuazione di uno specifico Piano di Abbattimento Selettivo, ai sensi dell’art. 11 – Quaterdecies, comma 5 della Legge 02 dicembre 2005, n° 248, redatto dalla Regione Molise previo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) dal 02 aprile 2022 al 15 agosto 2022;
    7. all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo e Molise, la caccia al cinghiale potrà essere esercitata dal 01 novembre 2021 al 31 gennaio 2022.
      • in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”;
      • informa individuale da appostamento e/o alla “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani.

La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita secondo le modalità di cui al Regolamento allegato alla D.G.R. n. 802/2008 e nelle giornate stabilite al precedente punto.

Per la caccia agli ungulati (cinghiale), fermo restando i divieti di cui alle prescrizioni territoriali consultabili al paragrafo 10 “Divieti”, è tollerato l’uso di munizioni contenenti piombo, a condizione che si utilizzino cartucce a palla singola.

E’ fatto obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, di vaccinazione per tutti i cani impiegati nell’attività venatoria contro le principali malattie trasmissibili all’orso (o utilizzazione esclusiva di cani vaccinati), così come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.

Allo scopo di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale, nelle giornate consentite, è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità (gilet, casacca, pettorina, giacconi, trisacca, cappello, ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico- sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività venatoria.

Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE n.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise previa compilazione di un’apposita scheda resa nota con il tesserino venatorio utile alla rilevazione dei dati biometrici. Al fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.

Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte   in   quella   sede,  ai   controlli   ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap. VIII – Selvaggina Selvatica.

L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale

  1. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.

Volpe (Vulpes volpe) Prelievo venatorio:

  1. dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022;
  2. dal 01 novembre 2021 al 30 dicembre 2021 nell’Area Contigua del PNALM, versante molisano, in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata.

4.                   AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE. ULTERIORI INDICAZIONI

All’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, in accordo con quanto stabilito dal protocollo d’intesa per l’attuazione delle priorità di azioni previste nel “Piano di Azione per la Tutela dell’Orso bruno Marsicano” (PATOM), nonché con quanto previsto dal “Protocollo per la tutela dell’orso bruno marsicano e il miglioramento della gestione venatoria” vigono le seguenti prescrizioni:

  • divieto dell’allenamento e dell’addestramento cani;
  • divieto della c.d. pre-apertura;
  • la caccia alla volpe potrà essere effettuata in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra 22478/T-Dl del 28 giugno 2010 e ss.mm.ii.. Nelle zone di caccia al cinghiale assegnate alle squadre, la caccia alla volpe richiede la preventiva comunicazione al Caposquadra e non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata. Ciascun equipaggio può utilizzare una muta di cani costituita al massimo da due esemplari ed essere iscritti in apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm);
  • divieto di qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
  • la caccia al cinghiale potrà essere esercitata in forma collettiva mediante la tecnica della “girata” con squadre formate da 6-10 unità con unico cane che ha funzione anche di “limiere”, ed in forma individuale, da appostamento e/o alla

“cerca” con carabina munita di ottica di puntamento e senza l’ausilio dei cani;

  • al fine di assicurare la correttezza tecnica e la sicurezza delle operazioni di girata, ciascuna squadra dovrà operare in una zona di caccia fissa, assegnata in via esclusiva alla medesima;
  • la caccia alla lepre potrà essere esercitata con l’utilizzo massimo di  due  cani per equipaggio; i cani devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero del microchip;

 

  • la caccia alle altre specie (fagiano, quaglia, beccaccia, ecc.) è consentita con l’ausilio dei soli cani da ferma o da cerca, escludendo l’uso del cane da seguita. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.

5. CARNIERE

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie:

SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE STAGIONALE
LEPRE 1 CAPO NON PREVISTO
CINGHIALE 2 CAPI NON PREVISTO

Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti:

SPECIE LIMITE GIORNALIERO LIMITE STAGIONALE
BECCACCIA 3 CAPI fino al 30 dicembre2021

2 CAPI dal 01 al 20 gennaio

2022

1 CAPO dal 22 al 31 gennaio 2022

20 CAPI
BECCACCINO 6 CAPI fino al 30 dicembre 2021

3 CAPI dal 01 al 20 gennaio

2022

25 CAPI
QUAGLIA 5 CAPI 25 CAPI
TORTORA 5 CAPI 10 CAPI
MERLO 5 CAPI 25 CAPI
COLOMBACCIO 10 CAPI

Dal 01/01/2022 al

10/02/2022

5 CAPI

NON PREVISTO
FRULLINO E ANATIDI 8 CAPI 25 CAPI
2 CAPI DA SOLO
FAGIANO NON PREVISTO
1 CAPO SE ABBINATO

ALLA LEPRE O AL

CINGHIALE

Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

6. GIORNATE DI CACCIA

La caccia può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l’esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti all’interno di Aziende-Agri-Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie, nel mese di gennaio, l’attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

7. USO DEI CANI

L’uso del cane è consentito nei giorni di pre-apertura 12 e 15 settembre 2021 fino alle ore 14,00.

L’uso del cane è consentito dal 19 settembre 2021 fino al 31 gennaio 2022.

I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina; in ogni caso, si evidenzia che corre l’obbligo, all’interno dei territori ricadenti nell’Area Contigua al PNALM, della vaccinazione contro le principali malattie trasmissibili all’orso, cosi come disposto dall’allegato “Azione A2” alla DGR n. 43/2014.

8. ADDESTRAMENTO   CANI

L’addestramento dei cani è consentito, ad eccezione delle giornate di pre-apertura, nelle  modalità sotto elencate e solo agli ammessi all’ATC:

PERIOD O ORARI O
Dal 19 agosto 2021 fino al 18 settembre 2021 Da un’ora prima del sorgere del sole fino alle ore 18.00

L’addestramento dei cani è vietato all’interno dell’Area Contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, versante molisano, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di Protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all’esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

9. GARE E PROVE CINOFILE

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale.

Inoltre, le prove cinofile ad esclusivo carattere nazionale ed internazionale approvate ed inserite nei calendari ENCI senza l’abbattimento ed immissione del selvatico e a condizione che non si arrechi danno alle colture agricole ad alla fauna, potranno essere effettuate anche all’interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura nonché nelle Oasi di protezione, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale.

10. DIVIETI

Tra i casi espressamente previsti dalla Legge n. 157/92, art. 21 e L.R.19/93, art. 31, nonché dai regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:

  1. La posta alla beccaccia e al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone;
  2. la caccia da appostamento con richiami vivi;
  3. la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione, nei parchi naturali, parchi e riserve regionali e in tutto quanto contenuto nelle more dell’attuazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale del Molise 2016/2021 approvato con delibera consiliare n°359 del 29/11/2016 e pubblicato sul BURM n° 46 del 16/12/2016;
  4. la caccia di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario. Relativamente alla specie cinghiale (Sus scrofa) è vietata l’immissione, sull’intero territorio regionale; è vietato, inoltre, qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica;
  5. qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica ad eccezione di quella effettuata a scopo di controllo;
  6. la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve. E’ comunque consentita la caccia ai palmipedi e trampolieri ad esclusione della beccaccia, lungo i corsi d’acqua perenni;
  7. la caccia da appostamento, oltre il 22 gennaio, può essere esercitata:
    • a non meno di 150 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
    • a non   meno   di   500   metri   dalle pareti   rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli;
  8. l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge n.353/2000;
  9. la caccia in forma diversa da quelle stabilite dall’articolo 12, comma 5,   c) della Legge n.157/92;
  10. l’addestramento dei cani nelle apposite ZAC per coloro che non hanno provveduto a farne specifica richiesta al Gestore previo versamento della relativa quota.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:

  1. l’utilizzo di munizioni a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
  2. l’attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
  • la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
  1. l’attività venatoria negli specchi e corsi d’acqua anche parzialmente ghiacciati nelle ZPS identificate con codice:
    • IT7222248 (Lago di Occhito)
    • IT 7222265 (Torrente Toma)
    • IT7222267(Località Fantina–Fiume Fortore)
    • IT7228230(Lago di Guardialfiera–Foce Fiume Biferno).

Nel Siti di Importanza Comunitaria (SIC), oltre ai divieti sopra citati, valgono le prescrizioni previste dai Piani di Gestione approvati dall’Amministrazione regionale con delibera di Giunta n. 772 del 31.12.2015.

11. SANZIONI

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e dalla L.R. 10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

12.   REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO VENATORIO

  1. L’attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti Ambiti Territoriali di Caccia:
    1. CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colle d’Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosano, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomodegli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturo.

  1. TERMOLI comprendente i Comuni di:

Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

  1. ISERNIA comprendente i Comuni di:

Acquaviva d’Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno,  Belmonte  del  Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli al Volturno vigono le disposizioni previste per l’esercizio venatorio all’interno dell’Area Contigua del PNALM.

  1. Se nella corrente stagione venatoria saranno istituiti quagliodromi, Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l’attività, l’accesso e i prelievi faunistici potranno essere consentiti solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise.
  2. Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro dell’Amministrazione Regionale competente comprovante l’autorizzazione all’esercizio venatorio negli A.T.C.
  3. Ai cacciatori residenti nel Molise verrà rilasciato il tesserino con il relativo carniere.
  4. Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:
    • porto d’armi del richiedente valido, a norma di legge, per l’annata venatoria in corso;
    • polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;
    • ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell’addizionale di Euro 5,16 di cui all’art.  24  —  comma 10 — della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n.8003;
    • ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria regionale – c/c postale n°67971630—cod.00210.
  5. Ai cacciatori residenti in regione che concedono giornate di propria competenza ad altri cacciatori residenti fuori regione (c.d. Interscambio) non è consentita, per lo stesso giorno, alcuna attività venatoria in nessun Ambito Territoriale di Caccia sul territorio regionale.
  6. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22 comma 11 — L.R. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l’accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti T.C. sarà determinato e notificato dall’Assessorato regionale alla Caccia.

I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d’Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre Regioni.

  1. Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge.
  2. Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:
    1. la giornata di caccia  all’inizio della  stessa,  contrassegnando  con  una crocetta il numero corrispondente all’A.T.C. in cui esercita l’attività;
    2. Il cacciatore, inoltre, solo in caso di abbattimento ed immediatamente dopo lo stesso, è obbligato ad annotare nell’apposito carniere allegato al tesserino venatorio, in modo indelebile:
    3. La giornata di caccia coincidente con quella indicata nel tesserino venatorio;
    4. L’Ambito Territoriale di Caccia in cui si esercita l’attività venatoria;
    5. I capi di selvaggina stanziale e migratoria, immediatamente dopo averli incarnierati e in loco, annerendo con un Punto o con una X gli appositi spazi corrispondenti al numero e alla specie prelevata.
  3. Onde consentire all’Amministrazione regionale di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti e di adempiere al disposto del D.M. 6 novembre 2012, in deroga a quanto previsto dall’art. 22, comma 6 della L.R. 10 agosto 1993, n. 19, è obbligatoria, da parte del cacciatore, la restituzione del tesserino debitamente compilato, entro e non oltre il 31 marzo 2022. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all’esercizio venatorio della stagione successiva.
  4. In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell’attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
  5. Al fine di tutelare la propria e l’altrui incolumità, durante il periodo di apertura della caccia al cinghiale, nelle giornate consentite è obbligatorio che tutti i cacciatori indossino un capo di abbigliamento ad elevata visibilità, (gilet, casacca, pettorina, giaccone, trisacca, cappello ecc.). Tale obbligo si estende a tutti coloro che, durante la stagione venatoria al cinghiale in corso, si apprestano ad effettuare attività ludico- sportive e ricreative (cercatori di funghi, cercatori di tartufi, ecc.) all’interno di aree ove sia consentita l’attività venatoria.
  6. E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ISPRA (via Cà Fornacetta 9, Ozzano  Emilia –  Bologna)  o  al competente A.T.C. che ne darà comunicazione all’Istituto nazionale. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.

13. DISPOSIZIONI

PARTICOLARI Beccaccia

Entro il 31 marzo 2022, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto beccacce dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi l’ala destra (o la sinistra se rovinata la destra), degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

Nel periodo di svernamento e di migrazione primaverile, gli A.T.C. organizzano il monitoraggio della specie beccaccia (Scolopax rusticola), secondo quanto stabilito nel “Protocollo operativo per il monitoraggio della beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma” approvato con delibera di G.R. n. 110 del 02.03.2015.  Ciò consentirà non solo di omogeneizzare le tecniche di censimento sul territorio della regione, ma di acquisire elementi utili per la stesura del calendario venatorio.

Tortora

Entro il 31 marzo 2022, in concomitanza con la riconsegna del tesserino, i cacciatori che hanno abbattuto tortore dovranno consegnare, all’ATC in cui si è residenti o ammessi entrambe le ali degli esemplari prelevati. La lettura delle ali consentirà di rilevare dei dati relativi alla classe di età e dovrà essere effettuata dagli A.T.C. stessi anche con l’ausilio di enti e/o associazioni specializzate.

Cinghiale

Come disposto dal Reg. CE n. 2075/2005 recepito con D.G.R. n. 56 del 28 gennaio 2008 e novellato dal Reg. CE N.1375/2015, le carcasse dei suidi selvatici abbattuti, devono essere sottoposti all’esame trichinoscopico da effettuarsi, a spese degli interessati, se ad iniziativa privata, presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Al  fine di garantire  una maggiore tutela della salute pubblica, si delegano le responsabilità agli AA.TT.CC. di Campobasso, Isernia e Termoli, ai sensi della normativa vigente, ad organizzare e regolamentare con propri atti, tutti gli aspetti sanitari legati agli esami trichinoscopici ed allo smaltimento delle carcasse dei suidi selvatici abbattuti, attraverso convenzioni con soggetti competenti pubblici e/o privati, regolarmente accreditati.

Le carcasse degli animali abbattuti, destinati agli stabilimenti di manipolazione e trasformazione, verranno sottoposte in quella sede, ai controlli ispettivi previsti dal Reg. CE 854/2004 Cap.VIII–Selvaggina Selvatica.

L’obbligo, tra l’altro, era già stato sancito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1860 del 21 novembre 1978, avente per oggetto “Obbligo dell’esame trichinoscopico dei cinghiali, dei suini allevati allo stato brado e di animali non domestici di altre specie di cui è consentita la cattura”.

Lepre

Si precisa che, per quanto riguarda i territori dei comuni dove è stata accertata la presenza della Lepre Italica (Lepus corsicanus) che non ricadono all’interno di Istituti faunistici in cui l’attività venatoria è vietata (ZAC, ZRC, Oasi, etc.), sarà consentita la caccia alla Lepre comune (Lepus europaeus) nel periodo 17 ottobre 2021– 28 novembre 2021.

In maniera particolare, nei territori dei comuni di Pozzilli e Filignano, in provincia di Isernia e in quelli di Jelsi, Campochiaro e San Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso, la caccia alla Lepre comune sarà consentita dal 17 ottobre 2021 al 28 novembre 2021. Oltre alla restrizione dei tempi di caccia, saranno poste in essere tutte le misure a salvaguardia della lepre italica e, nel contempo, sarà vietato qualsiasi ripopolamento e/o immissione di lepre europea ad una distanza inferiore a 5 Km dall’area dove è stata accertata la presenza di Lepre Italica.

14. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni, alla Legge regionale

10.08.93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni e alla D.G.R. 889/2008 e alla D.G.R. 43/2014.

Moduli iscrizione squadra di caccia al cinghiale a.v. 2021-22

Articolo 2 comma 6 del” Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise”

 

Moduli di comunicazione della composizione della squadra.

omissis.”  trasmessi all’A.T.C. competente per territorio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della stagione venatoria al cinghiale.”

 

 ISCRIZIONE SQUADRE 2021-22

Modulo di adesione alla squadra_singolo componente

DISCIPLINARE-LINEE-GUIDA-CACCIA-AL-CINGHIALE

Disciplinare contenente le linee guida preliminari per l’esercizio della caccia al cinghiale nella Regione Molise
(Sus Scrofa)

 

INDICE

Art. 1 Finalità’
Art. 2 Costituzione, funzioni e compiti delle squadre
Art. 3 Particolari compiti del capo squadra
Art. 4 Registro di caccia
Art. 5 Vigilanza
Art. 6 Sanzioni
Art. 7 Norme finali e transitorie

Art.1

Finalità’
1. Il presente Disciplinare regola la gestione faunistico-venatoria della specie “Cinghiale”, nel rispetto e in attuazione dei principi di cui alla Legge 157/92 e della L.R. 19/93, al fine di avere nozione della presenza dei cacciatori sul territorio, del prelievo sulla specie, garantire maggiore sicurezza ai partecipanti e a coloro che “vivono” l’ambiente, in .maniera particolare il bosco , come luogo di svolgimento di attività ricreative e/o sportive, oltre a contenere i danni arrecati dal suide alle colture agrarie sul territorio regionale. In particolare con la gestione si persegue l’obiettivo del riequilibrio della specie, attraverso ogni utile iniziativa destinata a creare una densità compatibile con lo sviluppo sostenibile del territorio e con i soggetti che operano sullo stesso, tenendo conto dei criteri e degli obiettivi previsti nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Art.2

Costituzione, funzioni e compiti delle squadre
1. Le squadre dovranno avere una propria denominazione ed un eventuale logo di riconoscimento, oltre ai dati completi del caposquadra e vice caposquadra vicario, depositato presso il competente A.T.C. entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione di detto disciplinare che avverrà con delibera di Giunta Regionale, e messa a conoscenza mediante i mas media. Per gli anni a seguire le richieste di iscrizione o riconferme devono pervenire entro e non oltre il 31 (trentuno) maggio di ogni anno e saranno composte da un minimo di 8 (otto) componenti per le battute nei giorni festivi e prefestivi e almeno 5 (cinque) componenti per le battute nei giorni feriali fino ad un massimo di 30 (trenta) cacciatori, compresi i battitori e conduttori di cani. Uno stesso nominativo può far parte solamente di una squadra, o limitatamente essere ospite in altre squadre.
2. Ogni squadra dovrà avere un capo squadra, e un vice capo squadra vicario il quale è tenuto a predisporre l’elenco dei componenti, completo delle generalità in ordine di responsabilità, data di rilascio e numero di porto d’armi.
3. L’iscrizione al registro dell’ambito territoriale di caccia deve essere richiesto dal capo squadra mediante la compilazione di un apposito modello predisposto dallo stesso A.T.C.. ed inoltrato allo stesso di competenza nel quale ricade la propria residenza anagrafica.
4. La squadra potrà ospitare un numero massimo di 10 (dieci) cacciatori, di cui non più di 3 (tre) extra regionali muniti di regolare iscrizione all’A.T.C. in cui viene effettuata la battuta e numero 7 (sette) cacciatori residenti nella Regione Molise.
5. Gli ospiti non concorrono a determinare il numero minimo necessario per la composizione della squadra.
6. L’elenco di cui al punto 2 dovrà essere trasmesso all’A.T.C. competente per territorio, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio della stagione venatoria al cinghiale. Ogni elenco dovrà riportare il timbro di accettazione della rispettiva A.T.C. e copia dello stesso dovrà essere custodita dal capo squadra (o vice) per essere esibita in caso di controllo da parte del personale di vigilanza . L’elenco potrà essere modificato, per una sola volta, comunque, prima dell’inizio del periodo di caccia al cinghiale. In tale caso lo stesso dovrà essere
trasmesso all’A.T.C. territorialmente competente per il relativo aggiornamento. In via eccezionale è consentito integrare tale elenco anche durante il periodo di caccia al cinghiale, al fine di garantire ai cacciatori residenti nella Provincia territorialmente competente che hanno acquisito il porto d’armi per la prima volta, o per cambio di residenza, dopo la data di inizio del predetto periodo, di essere inseriti nelle relative squadre.
7. Il capo squadra organizza e dirige le battute, studiando ed attuando tutti gli accorgimenti atti a garantire lo svolgimento ordinato della cacciata.

Art. 3

Particolari compiti del capo squadra
1. Il capo squadra o il suo vice, dopo aver constatato la regolare costituzione della squadra per quanto riguarda i componenti che dovranno comparire nell’elenco presentato all’ A.T.C., assegna le “poste” ai partecipanti e può dare inizio alla battuta non prima delle ore 9 (nove) a partire dal primo novembre.
2. Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla vigente normativa sanitaria dei suidi abbattuti si rimanda all’ Art. 13 (disposizioni particolari del calendario venatorio).
3. Obbligo di fare apporre bottoni auricolari – fascette sui capi abbattuti.

Art. 4

Registro di caccia
1. Al fine di conoscere le reali potenzialità faunistico-ambientali della specie cinghiale, all’inizio del periodo di caccia gli AATTCC competenti per territorio consegneranno, ad ogni capo squadra, un registro appositamente vidimato ed un quantitativo di bottoni auricolare/fascette numerati da apporre sui capi abbattuti.
2. Nel predetto registro, il capo squadra dovrà segnare, alla fine di ogni giornata di caccia,
quanto segue:
 località della battuta e del prelievo;
 numero di eventuali capi abbattuti;
 dati e caratteristiche morfometriche presunti (peso, età, sesso, ecc.) di ogni singolo capo;
 numero progressivo del bottone auricolare/fascette apposto sul capo abbattuto;
3. Tale registro dovrà essere custodito dal capo squadra per essere esibito in caso di controllo da parte degli agenti di vigilanza e riconsegnato agli AATTCC competenti per territorio, contestualmente ai bottoni auricolari/fascette rimasti, entro il 31 marzo..
4. La mancata riconsegna del registro e dei suoi allegati, entro il termine di cui sopra, comporta l’esclusione del capo squadra dalla caccia al cinghiale a squadre per n. 20 (venti) battute a valere nell’annata venatoria successiva.
5. Entro 30( trenta) giorni dalla riconsegna, gli AATTCC trasmetteranno copia dei su
detti registri alla Regione.

Art. 5

Vigilanza
1. I soggetti individuati all’art. 27 della Legge 157/92, nell’ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza al presente Disciplinare.

Art. 6

Sanzioni
1. Fermo restando le sanzioni penali e amministrative di ordine generale stabilite dagli art.
30 e 31 della L. 157/92 e le relative sanzioni accessorie previste dall’art. 32 della stessa legge, l’inosservanza delle presenti disposizioni, non rientranti nelle fattispecie sopra richiamate, determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 1/Bis della L.R. 19/93 e ss.mm. e ii..
2. La sanzione si applica nello specifico e in concorso, al partecipante alla battuta in cui è stata accertata la violazione, ad eccezione dei casi per i quali l’infrazione è attribuibile alle funzioni (ex Art. 3-4)proprie del capo squadra.

Art. 7

Norme finali e transitorie
1. Il presente disciplinare potrà subire modifiche e/o integrazioni successive.
2. Per quanto non contemplato nel presente Disciplinare valgono le norme della Legge 157/92 e ss.mm. e della L.R. 19/93 e ss.mm. e il calendario venatorio.